Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2772/2022 del 24/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza della Corte di Appello di Milano che aveva accolto le domande di ammissione dei crediti proposte dai terzi creditori in relazione a immobili confiscati ex art. 12-sexies D.L. n. 306/1992. L'Avvocatura/Agenzia denunciava la violazione del contraddittorio e la mancata notifica degli atti e dell'avviso d'udienza all'Avvocatura dello Stato/Agenzia, soggetto titolare della gestione dei beni confiscati, invocando altresì la normativa (R.D. n. 1611/1933) che impone la notifica degli atti alla rappresentanza dello Stato; deduceva inoltre questioni sulla normativa applicabile (legge di stabilità 2013 vs. "codice antimafia") e contestava la competenza del giudice

La decisione

Rigettata l'eccezione di tardività del ricorso presentato dall'Avvocatura. Accolto il ricorso per violazione del contraddittorio e per omessa notifica all'Agenzia Nazionale e, per essa, all'Avvocatura dello Stato. La Corte di Cassazione ha ritenuto che, trattandosi di beni confiscati e dell'amministrazione affidata all'Agenzia, la mancata comunicazione/avviso all'Agenzia/Avvocatura costituisce nullità assoluta della decisione; per questo motivo ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio alla Corte di Appello di Milano per nuovo giudizio

Norme richiamate

  • D.Lgs. 159/2011 (codice delle misure di prevenzione)

    art. 38; art. 59, comma 3 "comunicato all'Agenzia"

    Stabilisce la gestione dei beni confiscati affidata all'Agenzia Nazionale e prevede l'obbligo di comunicazione all'Agenzia degli atti relativi alla verifica dello stato passivo; tale comunicazione è rilevante ai fini del contraddittorio nell'accertamento dei crediti

  • R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611

    Secondo la giurisprudenza citata, gli atti giudiziali e le sentenze devono essere notificati all'Avvocatura dello Stato quando lo stato è interessato, a pena di nullità, con obbligo di tutela della rappresentanza statale

  • D.L. 8 giugno 1992 n. 306 (art. 12-sexies)

    Norma su confisca di prevenzione richiamata per individuare la natura dei beni confiscati e l'ambito delle controversie sulla destinazione/gestione degli stessi

  • Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (legge di stabilità 2013)

    art. 1, comma 200 "dandone immediata comunicazione all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata"

    Prevede l'obbligo del giudice di dare immediata comunicazione all'Agenzia dell'ammissione al pagamento dei crediti nei procedimenti di esecuzione relativi a beni confiscati, rafforzando l'obbligo di coinvolgimento/avviso dell'Agenzia

Massime di principio

  • Quando i beni sono definitivamente confiscati e la loro gestione è affidata all'Agenzia Nazionale, l'Agenzia (e per essa l'Avvocatura dello Stato) va informata/avvisata delle udienze e degli atti relativi all'accertamento dei crediti; la mancata notifica può comportare nullità assoluta del provvedimento
  • La legittimazione e la rappresentanza dell'Agenzia nello specifico ambito delle controversie sulla destinazione/gestione dei beni confiscati sono tassative: le notifiche devono essere effettuate all'Avvocatura competente ai sensi del R.D. 1611/1933
  • Occorre distinguere le ipotesi: se la domanda di ammissione del credito è stata proposta prima che la confisca diventasse irrevocabile, la partecipazione dell'Agenzia alla verifica dei crediti può avere carattere facoltativo; se invece la confisca è divenuta definitiva e l'effetto traslativo si è già prodotto, l'Agenzia deve essere coinvolta
  • In presenza di comunicazioni via PEC, i termini per proporre ricorso decorrono dalla data di effettiva conoscenza/documentata ricezione; la prova del ricevimento è determinante per la tempestività
  • Se la parte resistente non ha notificato l'avviso d'udienza alla Avvocatura/Agenzia, la parte interessata può ottenere l'annullamento e il rinvio per nuovo giudizio

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.