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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27775/2026 del 23/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di appello che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di appropriazione indebita. I primi tre motivi deducevano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla prova della responsabilità e alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato, sostenendo in sostanza che la prova fosse insufficiente o erroneamente valutata. Il quarto motivo contestava la mancata riqualificazione del fatto nel diverso reato di insolvenza fraudolenta, ma tale questione non risultava dedotta come motivo di appello. Il quinto motivo riguardava il trattamento sanzionatorio e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ritenuti illegittimi o non adeguatamente motivati.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondati, perché meramente riproduttivi di censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, i primi tre motivi relativi alla prova della responsabilità per appropriazione indebita. Ha dichiarato aspecifico il quarto motivo sulla riqualificazione in insolvenza fraudolenta, perché non proposto in appello, con conseguente interruzione della catena devolutiva e inammissibilità della questione in sede di legittimità. Ha infine giudicato manifestamente infondato il quinto motivo sulla pena e sulle attenuanti generiche, rilevando che la dosimetria della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e che la motivazione della Corte territoriale era sufficiente, anche in ragione della gravità del fatto, del danno economico e dei precedenti penali dell'imputato. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    non soltanto per le violazioni di legge, per le quali cfr. espressamente art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    in sede di legittimità non possono essere proposte per la prima volta questioni non devolute con i motivi di appello; la preclusione opera espressamente per le violazioni di legge e, secondo l'orientamento richiamato, anche per altri profili non devoluti.

  • art. 132 c.p.

    la determinazione della pena deve avvenire secondo i criteri legali di commisurazione e rientra nella discrezionalità del giudice di merito.

  • art. 133 c.p.

    la graduazione del trattamento sanzionatorio deve essere compiuta in aderenza ai criteri di gravità del reato e capacità a delinquere, con motivazione adeguata ma non necessariamente analitica in ogni caso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito dedurre per la prima volta questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di appello; la mancata devoluzione del punto al giudice di secondo grado interrompe la catena devolutiva e rende il motivo aspecifico e inammissibile.
  • Quando il ricorrente si limita a riproporre censure già esaminate e respinte dai giudici di merito senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata, il ricorso è inammissibile perché meramente reiterativo e apodittico.
  • La valutazione della prova e l'apprezzamento degli elementi costitutivi del reato, se sorretti da motivazione logica e giuridicamente corretta, non sono sindacabili in cassazione come mero terzo grado di merito.
  • La determinazione della pena e il giudizio sulle attenuanti generiche rientrano nella discrezionalità del giudice di merito; la motivazione può essere sintetica quando la pena irrogata sia contenuta nei limiti ordinari e la scelta sanzionatoria sia sorretta da elementi quali gravità del fatto, danno causato e precedenti penali.
  • Il rigetto del motivo relativo al trattamento sanzionatorio può implicare, quando sorretto da motivazione adeguata, anche il diniego implicito delle attenuanti generiche se entrambe le doglianze sono fondate su presupposti sostanzialmente coincidenti.

Come è indicizzato

MaterieAppropriazione indebitaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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