Ordinanza n. 3441/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, e/o la disapplicazione, la modifica ovvero la revoca dei seguenti atti – Ordinanza ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026 del Ministero dell'Istruzione e del Merito, pubblicata sul sito dell'amministrazione il 20 febbraio 2026, che regolamenta le Procedure di aggiornamento e rinnovo delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, nella parte in cui prevede, all'art. 7 comma 4 lett. e punto ii.), che “qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda all’Ufficio competente entro i termini di presentazione dell’istanza di cui al comma 3 per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: art. 7, comma 4, lettera e), punto ii), dell'O.M. n. 27/2026, nella parte in cui richiede la presentazione entro il 16 marzo 2026 della domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito all'estero per l'iscrizione con riserva nella prima fascia delle GPS
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti, dichiarando di avere frequentato e concluso percorsi formativi sul sostegno all'estero dopo il 16 marzo 2026, hanno impugnato in via principale l'O.M. n. 27 del 16 febbraio 2026, chiedendone l'annullamento, previa sospensione cautelare, e/o la disapplicazione, modifica o revoca della disposizione che consente l'iscrizione con riserva nelle GPS ai titolari di un titolo estero non ancora riconosciuto soltanto se la domanda di riconoscimento è stata presentata entro il termine per la presentazione dell'istanza, fissato al 16 marzo 2026. La censura centrale consiste nella disparità di trattamento rispetto ai candidati che conseguono in Italia l'abilitazione o la specializzazione sul sostegno dopo il 16 marzo e comunque entro il 30 giugno 2026, ai quali è consentita l'iscrizione con riserva. I ricorrenti hanno quindi sostenuto l'irragionevole differenziazione tra titoli esteri non ancora riconosciuti e titoli italiani conseguiti nel periodo successivo alla scadenza della domanda.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha rilevato che l'art. 7, commi 3 e 4, dell'O.M. n. 27/2026 stabilisce il 16 marzo 2026 come termine per la presentazione delle domande e per la dichiarazione dei titoli di accesso, distinguendo tra titoli esteri già riconosciuti e titoli esteri ancora privi di riconoscimento. Ha ritenuto non manifestamente irragionevole la previsione impugnata, poiché il termine del 16 marzo si applica ai candidati che possiedono un titolo italiano o un titolo estero già riconosciuto, mentre l'iscrizione con riserva riguarda situazioni diverse. In particolare, non sono state ritenute equiparabili la posizione di chi consegue in Italia, dopo il 16 marzo ma entro il 30 giugno 2026, l'abilitazione o la specializzazione sul sostegno e quella di chi consegue nello stesso periodo all'estero un titolo ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto dall'ordinamento italiano. È stata pertanto ritenuta insussistente, allo stato cautelare, la fondatezza della censura di disparità di trattamento. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della novità della questione.
Norme richiamate
art. 7, commi 3 e 4, O.M. n. 27/2026
qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda all’Ufficio competente entro i termini di presentazione dell’istanza di cui al comma 3 per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo
La disposizione fissa al 16 marzo 2026 il termine entro il quale deve essere presentata la domanda di riconoscimento del titolo estero per ottenere l'iscrizione con riserva.
Disciplina la domanda cautelare sulla quale il TAR ha provveduto respingendo la richiesta di sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato.
art. 4, commi 6-bis e 6-ter, l. 3 maggio 1999, n. 124
Costituisce la base normativa richiamata dall'ordinanza ministeriale per le procedure di aggiornamento e rinnovo delle graduatorie provinciali e di istituto e per il conferimento delle supplenze.
Massime di principio
- Non è manifestamente irragionevole differenziare, ai fini dell'iscrizione con riserva nelle graduatorie per le supplenze, tra chi consegue in Italia l'abilitazione o la specializzazione entro il termine successivo fissato dall'amministrazione e chi consegue all'estero un titolo che, alla stessa data, è ancora privo del riconoscimento richiesto dall'ordinamento italiano.
- L'iscrizione con riserva fondata su un titolo estero non riconosciuto può essere subordinata alla presentazione della domanda di riconoscimento entro il termine previsto per la presentazione dell'istanza di inserimento in graduatoria, quando tale disciplina sia distinta da quella relativa ai titoli italiani conseguiti successivamente alla scadenza della domanda.
- Ai fini della valutazione cautelare della disparità di trattamento, il conseguimento di un titolo italiano abilitante o di specializzazione e il conseguimento di un titolo estero non ancora riconosciuto costituiscono situazioni non necessariamente comparabili, anche se avvenuti nel medesimo arco temporale.
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