Cassazione Civile, Ordinanza n. 09891/2023 del 13/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da una procedura di pignoramento presso terzi nel corso della quale era stato notificato un precetto per spese legali. Il Tribunale di Trieste aveva accolto l'opposizione agli atti esecutivi proposta dalla parte creditrice/opponente, ritenendo fondate le doglianze relative alla mancata introduzione del giudizio di merito e agli accessori di legge sulle spese legali. La parte soccombente ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi: (1) violazione dell'art. 102 c.p.c. per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato; (2) violazione dell'art. 545 c.p.c., commi 8 e 9, e degli artt. 615, 617, 629 c.p.c. e 111 Cost., in relazione alla disciplina dell'opposizione esecutiva; (3) violazione dell'art. 474 c.p.c. e omessa applicazione dell'art. 287 c.p.c. La ricorrente sosteneva, in sostanza, che nel giudizio di opposizione doveva essere chiamato anche il terzo pignorato e che la decisione impugnata fosse erronea anche quanto alla natura del titolo esecutivo e agli accessori delle spese. La Corte rileva che la sentenza di merito era stata notificata, che il ricorso per cassazione era tempestivo e che nella vicenda era coinvolta una procedura di espropriazione presso terzi con terzo pignorato non evocato in giudizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendolo fondato perché nell'espropriazione presso terzi, nei giudizi di opposizione esecutiva, sussiste litisconsorzio necessario tra creditore, debitore diretto e terzo pignorato. Di conseguenza ha dichiarato assorbiti gli altri due motivi, ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato la causa al Tribunale di Trieste, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
è norma rilevante ai fini dell'integrità del contraddittorio; nella fattispecie la mancata partecipazione del terzo pignorato ha determinato l'accoglimento del motivo relativo al litisconsorzio necessario.
richiamato nel secondo motivo, ma non esaminato nel merito perché assorbito dall'accoglimento del primo motivo.
richiamato nel secondo motivo quale norma asseritamente violata nella disciplina delle opposizioni esecutive, ma il motivo è rimasto assorbito.
richiamato nel secondo motivo in relazione all'opposizione agli atti esecutivi, ma non valutato per assorbimento.
richiamato nel secondo motivo, ma la Corte non ne ha esaminato la portata per assorbimento.
art. 111 Cost.
invocato nel secondo motivo a sostegno della censura processuale, ma senza autonoma decisione sul punto.
richiamato nel terzo motivo con riferimento al titolo esecutivo, ma il motivo è stato assorbito.
richiamato nel terzo motivo per omessa applicazione, ma non esaminato nel merito.
richiamato solo per dare conto della riserva della motivazione nel termine previsto per il procedimento camerale.
Massime di principio
- Nell'espropriazione presso terzi, il giudizio di opposizione esecutiva deve svolgersi nel contraddittorio necessario del creditore, del debitore diretto e del terzo pignorato; la mancata partecipazione del terzo integra un vizio processuale decisivo.
- Se un motivo di ricorso per cassazione è fondato su una questione processuale assorbente, gli ulteriori motivi che dipendono dall'esito della stessa vicenda possono essere dichiarati assorbiti senza esame nel merito.
- In presenza di litisconsorzio necessario, la cassazione della sentenza comporta il rinvio al giudice di merito in diversa composizione affinché il giudizio sia riassunto e definito con integrazione del contraddittorio.
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