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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12074/2026 del 30/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (utilizzatrice)

La controversia

La controversia nasce da una serie di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto un complesso immobiliare. L’utilizzatrice lamentava che, dopo lo scorporo e la cessione parziale di alcuni immobili originariamente compresi nell’operazione, la concedente aveva venduto cinque immobili a prezzo ritenuto inferiore al valore commerciale e aveva poi escusso un pegno, dichiarato la risoluzione dei contratti e chiesto rilascio e pagamento dei residui importi. In primo grado le domande dell’utilizzatrice erano state rigettate e accolta la riconvenzionale di rilascio; la decisione era stata confermata in appello. Con il ricorso per cassazione la società utilizzatrice articolava tre motivi: 1) violazione degli artt. 115, 116 e 2697 c.c./c.p.c. per mancata ammissione delle prove richieste, dedotte come necessarie a dimostrare il comportamento di malafede della concedente e il nesso tra le vendite degli immobili e la successiva morosità; 2) violazione dell’art. 1375 c.c. e dei principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto, sostenendo che la concedente avrebbe alterato il sinallagma vendendo beni che producevano reddito utile al pagamento dei canoni, senza adeguare l’accordo alle mutate condizioni; 3) violazione degli artt. 1455 e 1456 c.c. e delle norme sull’interpretazione contrattuale, deducendo la non gravità dell’inadempimento, la rinuncia tacita alla clausola risolutiva espressa e l’inapplicabilità della stessa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ha accolto il secondo motivo nei termini esposti in motivazione e ha dichiarato assorbito il terzo. Ha quindi cassato in parte qua la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d’Appello di Ancona in diversa composizione per nuovo esame, anche sulle spese. Il rigetto del primo motivo è stato fondato sulla natura di valutazione di merito dell’inutilità dell’istruttoria. L’accoglimento del secondo motivo è dipeso dal fatto che la Corte territoriale aveva escluso, in modo ritenuto erroneo, che nel leasing gravassero sulla concedente obblighi di correttezza e buona fede oltre il mero acquisto del bene, senza considerare l’incidenza delle vendite degli immobili sulla capacità dell’utilizzatrice di adempiere. Il terzo motivo è stato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per contestare la mancata ammissione delle prove; la Corte ha ritenuto infondata la censura sulla base di una valutazione di merito non sindacabile in cassazione

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato insieme all’art. 115 c.p.c. per censurare la valutazione probatoria

  • art. 2697 c.c.

    invocato dalla ricorrente sul riparto dell’onere della prova, ma la Corte non vi ha ravvisato violazione

  • art. 1375 c.c.

    la Corte ha affermato che anche nel leasing finanziario il rapporto è soggetto ai principi di correttezza e buona fede oggettiva nell’esecuzione

  • art. 1175 c.c.

    richiamato come norma espressiva del dovere di correttezza nell’esecuzione del rapporto

  • art. 1337 c.c.

    citato dalla ricorrente a sostegno della lealtà e solidarietà negoziale

  • art. 127 TUB

    citato quale espressione dell’obbligo di correttezza nei rapporti bancari

  • art. 2 Cost.

    richiamato come fondamento costituzionale del dovere di solidarietà e della buona fede oggettiva

  • art. 1455 c.c.

    invocato per contestare la gravità dell’inadempimento posto a base della risoluzione

  • art. 1456 c.c.

    richiamato per la clausola risolutiva espressa; la Corte osserva che la sua applicazione e l’eventuale rinuncia tacita erano questioni non adeguatamente esaminate dalla sentenza impugnata

  • art. 1564 c.c.

    menzionato come norma impropriamente evocata dalla corte territoriale, trattandosi di disposizione sulla somministrazione e sulla gravità dell’inadempimento

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato in relazione all’istanza della ricorrente e alla trattazione camerale

Massime di principio

  • Nei contratti di leasing finanziario, la concedente non è esonerata dai doveri di correttezza e buona fede oggettiva nella fase esecutiva: tali doveri possono imporre di considerare l’incidenza delle proprie scelte sull’equilibrio economico del rapporto e sulla possibilità dell’utilizzatore di adempiere.
  • La clausola risolutiva espressa non esclude, di per sé, il sindacato sulla condotta della parte che se ne avvalga, quando venga dedotto un abuso dell’esercizio del potere risolutorio o una possibile rinuncia tacita desumibile dal comportamento complessivo e dal tempo trascorso.
  • La censura sulla mancata ammissione di prove è infondata quando il giudice di merito motivi l’inutilità dell’istruttoria sulla base di circostanze già acquisite: si tratta di valutazione di merito non normalmente rivalutabile in cassazione.
  • Nel rapporto di leasing, la qualificazione dell’operazione come finanziaria non consente di ridurre gli obblighi della concedente al solo acquisto del bene, dovendo il giudice verificare se la condotta successiva abbia alterato il sinallagma e inciso sulla posizione dell’utilizzatore.
  • Quando la parte concedente, nella gestione di un’operazione complessa, compie scelte dispositive che incidono sulle fonti di reddito dell’utilizzatore, il giudice deve verificare se sia stato rispettato l’obbligo di adeguare il rapporto secondo buona fede e correttezza.

Come è indicizzato

MaterieLeasingImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaRisoluzione del contrattoNullità

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