Sentenza del 12/01/2022 n. 239 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Definizione agevolata - mancato o tardivo versamento - inefficacia definizione agevolata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente impugnava la dichiarazione di inefficacia della definizione agevolata sostenendo che il mancato/tardivo versamento non avrebbe dovuto determinare la perdita del beneficio o che vi fossero condizioni che ne avrebbero dovuto impedire l'automatismo della decadenza
La decisione
Il giudice ha respinto il ricorso. Sulla base dell'art. 3, comma 1, del d.l. 119/2018 (conv. l. 136/2018) ha ritenuto che il mancato e/o tardivo versamento anche di una sola delle rate previste dal piano di rateizzazione determina l'inefficacia della definizione agevolata. Conseguentemente la definizione è stata dichiarata inefficace e i carichi sono stati ripristinati nei confronti dell'Agente della Riscossione, con possibilità per quest'ultimo di procedere al recupero delle somme residue; il ricorrente è stato generalmente condannato alle spese processuali
Norme richiamate
Art. 3 d.l. 119/2018 (conv. con modificazioni dalla l. n. 136/2018)
"Nell'ipotesi di definizione agevolata della controversia relativa a carichi affidati all'Agente della Riscossione, il mancato e/o tardivo versamento anche di una sola delle rate previste dal piano di rateizzazione, produce l'inefficacia della definizione agevolata."
La norma viene applicata in modo letterale: il mancato o tardivo pagamento anche di una sola rata determina automaticamente l'inefficacia della definizione, senza che siano richieste ulteriori specifiche condizioni per l'operatività della decadenza
Massime di principio
- La definizione agevolata è condizionata al puntuale rispetto del piano di rateizzazione: anche un'unica rata non versata o versata in ritardo fa venir meno il beneficio
- Il contribuente deve monitorare attentamente le scadenze e, se prevedibili difficoltà di pagamento, richiedere tempestivamente soluzioni (es. rinegoziazione, sospensione) prima dell'insorgere dell'inadempimento
- La norma ha carattere sanzionatorio automatico; pertanto le possibilità di successo di un ricorso sono limitate a vizi di fatto (es. effettivo pagamento già effettuato) o a vizi procedurali della dichiarazione di inefficacia
- In casi eccezionali, ove dimostrabile un grave e comprovato impedimento (forza maggiore) o profili di irragionevolezza della sanzione, il giudice potrebbe valutare questioni di proporzionalità, ma la regola legislativa resta di difficile deroga
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