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Sentenza

Sentenza n. 1198/2026 - Cagliari, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600427

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna, Sez. IISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego di accesso ai documenti amministrativi, contabili e deliberativi relativi alle spese sostenute per l’attuazione di un master finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna con 225.000 euro

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (richiedente accesso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego adottato il 20 marzo 2026 dall’Ordine, dopo avere presentato il 20 febbraio 2026 un’istanza di accesso alla documentazione amministrativa, contabile e deliberativa sulle spese sostenute per il progetto formativo del master «Management della città e del territorio – verso un nuovo governo dei paesaggi urbani», collegato a un finanziamento regionale di 225.000 euro. Ha chiesto l’annullamento del diniego e l’accertamento del diritto di visionare ed estrarre copia dei documenti. Il testo non specifica ulteriori censure articolate nel ricorso.

La decisione

Dopo la proposizione del ricorso, l’Ordine ha concesso l’accesso richiesto. Il TAR ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere, prendendo atto della sopravvenuta soddisfazione della pretesa. Ha posto le spese a carico dell’Ordine secondo il criterio della soccombenza virtuale, rilevando che il ricorrente ha ottenuto i documenti soltanto in seguito alla proposizione del giudizio. Ha liquidato le spese in 1.200 euro, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, ove versato.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Ritenuto che di ciò il Collegio non possa che prendere atto, ai fini della dichiarazione di cessazione della materia del contendere;

    La sopravvenuta concessione dell’accesso richiesto, che soddisfa la pretesa azionata, giustifica la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Quando, dopo la proposizione del ricorso, l’amministrazione concede l’accesso ai documenti richiesti e soddisfa così la pretesa sostanziale del ricorrente, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
  • Se l’accesso è stato concesso soltanto dopo la proposizione del ricorso, le spese possono essere poste a carico dell’amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentale
RamiAccesso e trasparenza
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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