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Ordinanza

Ordinanza n. 563/2026 - Cagliari, Sezione 2

per l’annullamento: - della determinazione della Direzione generale dell'agricoltura n. 182 Prot. Interno n. 5052 del 21 febbraio 2024 RAS AOO 06-01-00, comunicata il successivo 22 febbraio 2024, avente ad oggetto “Ricorso gerarchico proposto da Salvini Diego contro la determinazione n. 1060 prot. 25947 del 20.11.2023 del Servizio pesca e acquacoltura” contenente il rigetto del ricorso gerarchico promosso dal ricorrente avverso la determinazione del Servizio pesca e acquacoltura n. 1060 prot. 25947 del 20 novembre 2023; - “per quanto occorrer possa”, della nota di trasmissione (RAS AOO 06-01-00 Prot. Uscita n. 5185 del 22 febbraio 2024) del 22 febbraio 2024 della Direzione generale dell'agricoltura dell’Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale della Sardegna, con la quale è stata trasmessa la determinazione di rigetto del ricorso gerarchico; - “per quanto occorrer possa”, del provvedimento di rigetto dell’istanza di riesame presentata dal signor Salvini, avverso la graduatoria provvisoria, dell’elenco degli ammessi e degli esclusi e del relativo verbale istruttorio del 21 novembre 2023; - della determinazione RAS n. 1060 prot Uscita n. 25947 del 20 novembre 2023 avente ad oggetto: “Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pe sca (FEAMP) 2014/2020. Misura 5.68 “Misure a favore della commercializzazione” (Reg. (UE) 2022/1278 Articolo 1 comma 7 Modifiche del Reg. (UE) n. 508/2014). Art. 68, paragrafo 3 del Reg. UE 508/2014 “Compensazioni alle imprese di pesca e di acquacoltura per i costi aggiuntivi sostenuti a causa della perturba zione del mercato dovuta alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina”. Approvazione graduatoria definitiva relativa alle domande presentate dalle imprese di pesca (Avvisi Sipes FEAMP_5_68_PESCA e FEAMP_5_68_INTER)” e della graduatoria definitiva contenente l’elenco delle domande ammissibili e di quelle non ammissibili; - dell’elenco delle domande ammissibili a finanziamento nella parte in cui non figura, tra gli inclusi, il ricorrente e dell’elenco delle domande di sostegno non ricevibili e non ammissibili con la relativa esplicitazione delle motivazioni di esclusione e nella quale è stata confermata la non ammissibilità della domanda presentata da Diego Salvini in quanto “l’impresa non risulta avere sede legale nella Regione Sardegna”; - “per quanto occorrer possa”, della determinazione del Direttore del Servizio pesca e acquacoltura n. 846 prot. n. 22154 del 9 ottobre 2023 con la quale è stata approvata la graduatoria provvisoria - pubblicata sul BURAS, in data 24 ottobre 2023 - delle domande presentate nell’ambito del bando contenente l’attuazione della Misura: 5.68 “Misure a favore della commercializzazione” (Reg. (UE) 2022/1278 Articolo 1 comma 7 Modifiche del Reg. (UE) n. 508/2014) Art. 68, par. 3 del Reg. UE 508/2014“Compensazioni alle imprese di pesca e di acquacoltura per i costi aggiuntivi sostenuti a causa della perturbazione del mercato dovuta alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina”, approvato con Determinazione del Direttore del Servizio pesca e acquacoltura n. 206 prot. n. 5142 del 21 marzo 2023 e dei relativi elenchi dei soggetti ammessi e non ammessi nella parte in cui il ricorrente è stato escluso dal primo ed incluso nel secondo; - di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso.

Giustizia amministrativa202400312

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IIOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla graduatoria definitiva dei beneficiari della misura FEAMP 5.68, per carenza del requisito della sede legale nella Regione Sardegna, e rigetto del ricorso gerarchico

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la determinazione regionale di rigetto del ricorso gerarchico, la precedente determinazione di approvazione della graduatoria definitiva, gli elenchi delle domande ammissibili e non ammissibili, nonché gli atti relativi alla graduatoria provvisoria. L'esclusione dalla misura di sostegno è stata motivata dalla ritenuta mancanza, ab origine, del requisito previsto dal punto 1.3 delle disposizioni attuative del bando, secondo cui le imprese richiedenti devono avere sede legale nella Regione Sardegna. L'ordinanza non espone ulteriori motivi di ricorso, poiché il Collegio ha rilevato d'ufficio una questione preliminare di giurisdizione.

La decisione

Dopo il passaggio in decisione, il Collegio ha rilevato d'ufficio il possibile difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Ha evidenziato l'orientamento secondo cui spetta al giudice ordinario la controversia relativa a finanziamenti quando la legge o la disciplina applicabile determina direttamente i presupposti del beneficio e l'amministrazione si limita a verificarne in modo vincolato la sussistenza, configurandosi in capo al privato un diritto soggettivo. Spetta invece al giudice amministrativo quando la concessione del contributo implica discrezionalità amministrativa oppure avviene all'esito di una procedura comparativa. Ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., il TAR ha assegnato alle parti trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza per depositare memorie limitate alla questione di giurisdizione e ha riservato la decisione alla camera di consiglio del 27 maggio 2026. Non è stata quindi ancora definita la domanda di annullamento.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Quando il giudice intende porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, deve sottoporla al contraddittorio delle parti, assegnando un termine per il deposito di memorie; nel caso concreto il termine è stato limitato alla questione del possibile difetto di giurisdizione.

  • punto 1.3 delle disposizioni attuative del bando

    le imprese di pesca richiedenti devono avere sede legale nella Regione Sardegna

    La disposizione è stata applicata dall'amministrazione quale requisito vincolato di ammissibilità della domanda di finanziamento.

Massime di principio

  • La controversia sui finanziamenti pubblici appartiene alla giurisdizione ordinaria quando la disciplina stabilisce direttamente i presupposti del beneficio e l'amministrazione deve soltanto verificarne in modo vincolato la sussistenza, poiché la posizione del privato ha natura di diritto soggettivo.
  • La controversia appartiene alla giurisdizione amministrativa quando la concessione del finanziamento è rimessa a valutazioni discrezionali dell'amministrazione o avviene all'esito di una procedura comparativa.
  • Se il giudice amministrativo rileva d'ufficio, dopo il passaggio in decisione, una possibile questione di giurisdizione, deve sottoporla al contraddittorio delle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., assegnando un termine per memorie prima di decidere.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieGiurisdizione e ripartoDecisione e riti speciali
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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