Cassazione Civile, Ordinanza n. 09298/2024 del 08/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concessionario)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di concessione per la raccolta di scommesse ippiche. La società concessionaria aveva chiesto in arbitrato di essere tenuta indenne dai danni lamentati per l'espansione del fenomeno delle scommesse clandestine, per l'ingresso nel mercato di operatori stranieri e per la mancata attivazione, da parte delle amministrazioni concedenti, di alcune modalità di raccolta delle giocate, in particolare scommesse a quota fissa e tramite telefono o via telematica. Il lodo arbitrale aveva accolto la domanda e la Corte d'appello aveva respinto l'impugnazione della parte pubblica. Con il ricorso per cassazione le amministrazioni hanno dedotto l'assenza di giurisdizione del collegio arbitrale, sostenendo che la controversia rientrasse nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., perché il preteso inadempimento sarebbe espressione di poteri autoritativi e, quindi, la decisione arbitrale sarebbe nulla. La difesa ricorrente ha insistito in memoria su tale qualificazione autoritativa della mancata attivazione delle modalità alternative di raccolta.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso, confermando la decisione della Corte d'appello che aveva ritenuto valido il lodo arbitrale. Ha ribadito che la controversia riguarda la fase attuativa del rapporto concessorio e l'accertamento di obbligazioni poste a carico della pubblica amministrazione concedente, non l'esercizio di poteri autoritativi. Ne consegue che la lite appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario ed è compromettibile in arbitrato rituale. È stata inoltre disposta la compensazione delle spese, per la mancata costituzione della parte intimata. Non è stato disposto il raddoppio del contributo unificato per le amministrazioni ricorrenti.
Norme richiamate
art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.
la riserva di giurisdizione esclusiva non opera quando la controversia attiene alla fase di attuazione del rapporto concessorio e all'inadempimento di obbligazioni convenzionali, non a poteri autoritativi
non citato espressamente nel testo, ma la decisione è resa con ordinanza di cassazione sul ricorso
non citato espressamente; le spese sono state compensate per mancata costituzione dell'intimato
Massime di principio
- Nelle concessioni pubbliche, la controversia relativa all'inadempimento della P.A. alle obbligazioni convenzionali nella fase esecutiva del rapporto appartiene al giudice ordinario quando non coinvolge l'esercizio di poteri autoritativi incidenti sul momento funzionale del rapporto.
- La sola circostanza che la prestazione contestata sia connessa a scelte organizzative o regolatorie della pubblica amministrazione non basta a radicare la giurisdizione amministrativa se la lite ha ad oggetto, in concreto, il mancato adempimento di obblighi già assunti nel rapporto concessorio.
- Le controversie di natura paritetica relative all'attuazione di un rapporto concessorio possono essere devolute ad arbitrato rituale se non sono riservate in via esclusiva al giudice amministrativo.
- Quando il giudice di legittimità ribadisce un principio già affermato dalle Sezioni Unite su una questione identica, la censura che riproponga la medesima tesi senza introdurre elementi nuovi non è idonea a superare quel precedente.
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