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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16075/2024 del 17/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Guarrera era accusato di coltivazione e detenzione di stupefacenti: sei piante di cannabis indica (altezza 5-75 cm) dalle quali sarebbero ricavabili 60 dosi e 20 grammi di marijuana detenuti. Impugnava la sentenza d'appello (che aveva ritenuto applicabile il comma 5 dell'art. 73 D.P.R. 309/90 e aveva rideterminato la pena) contestando la valutazione probatoria: i giudici avrebbero dato rilievo al principio attivo ricavabile nell'immediatezza e ad elementi neutri (diverso grado di maturazione) mentre, secondo la difesa, si applica la pronuncia delle Sezioni Unite (Caruso) secondo cui la coltivazione domestica, con tecniche rudimentali, scarso numero di piante e assenza di indici di immissione nel mercato illegale, non integra il reato per mancanza di tipicità. Inoltre si deduceva vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Ha richiamato la giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite, Caruso) secondo cui il reato di coltivazione è configurabile in presenza di conformità botanica e attitudine della pianta a giungere a maturazione, ma non integra il reato la coltivazione domestica priva di significativi indici di destinazione al mercato (uso personale, tecniche rudimentali, numero limitato di piante, modesto quantitativo). Applicando questi criteri al caso concreto la Corte ha ritenuto che la condotta fosse inoffensiva: uso personale riconosciuto, assenza di elementi idonei a dimostrare la destinazione a terzi, numero molto limitato di piante coltivate con metodo rudimentale. Pertanto annullamento senza rinvio per non sussistenza del fatto.

Norme richiamate

  • D.P.R. 309/1990, art. 73

    L'art. 73 disciplina i reati relativi agli stupefacenti; il comma 5 è stato invocato dalla Corte d'appello per la determinazione della pena. La Corte di Cassazione richiama che l'applicabilità del reato di coltivazione richiede valutazione della conformità botanica e dell'attitudine della pianta a produrre sostanza, ma non basta il solo principio attivo immediatamente ricavabile ove sussistano indici chiari di destinazione all'uso personale.

  • Sezioni Unite, sent. n. 12348 del 19/12/2019 (Caruso)

    Principio secondo cui la coltivazione domestica svolta in forma rudimentale, con scarso numero di piante e senza significativi indici di immissione nel mercato illegale può non integrare il reato per mancanza di tipicità; la valutazione è fattuale e richiede accertamento degli indici concreti di destinazione.

  • Sez. 6, sent. n. 3593 del 3/11/2020 (Cannella)

    Giurisprudenza che ha ritenuto non applicabile la nozione di coltivazione domestica non punibile in caso di undici piantine ritenute non 'scarso numero' e con quantitativo non necessariamente modesto; evidenzia variabilità interpretativa basata su natura e numero delle piante e altri indici.

  • Sez. 6, sent. n. 6599 del 5/11/2020 (Serafini)

    Decisione opposta che ha ritenuto inoffensiva una coltivazione di undici piantine in vaso senza impianti di potenziamento, mostrando come il numero delle piante vada valutato insieme a tecniche adottate e grado di sviluppo per stabilire la destinazione all'uso personale.

Massime di principio

  • La configurabilità del reato di coltivazione non dipende esclusivamente dalla quantità di principio attivo immediatamente estraibile; è rilevante la conformità botanica della pianta e la sua attitudine a giungere a maturazione.
  • Non integra il reato, per mancanza di tipicità, la coltivazione domestica gestita con tecniche rudimentali, un numero limitato di piante e senza indici di inserimento nel mercato illegale (destinazione esclusiva all'uso personale).
  • I criteri da valutare sono cumulativi e vanno apprezzati nel loro insieme: numero di piante, modalità tecniche (impianti, illuminazione, irrigazione), luogo e contesto (abitazione, giardino), grado di sviluppo, elementi probatori che indichino cessione a terzi (bilancini, confezionamento, contatti), abitudini dell'agente (assuntore abituale).
  • Non esiste un numero 'soglia' fisso: decisioni diverse su casi con lo stesso numero di piante dimostrano che prevale la valutazione globale dei fatti concreti.
  • In situazioni simili, l'assenza di indizi di finalità di spaccio e la presenza di caratteristiche domestiche e rudimentali possono portare all'assoluzione o alla non punibilità per mancanza di tipicità; viceversa, elementi tecnici o organizzativi che accrescono la produttività o indicano vendita giustificano la responsabilità.
  • La valutazione deve essere motivata e coerente: il giudice non può basarsi su elementi neutri o contraddittori o attribuire rilievo a fattori irrilevanti (es. solo il principio attivo immediatamente estraibile) senza considerare il quadro complessivo.

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