Ordinanza n. 467/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della Decisione n. -OMISSIS-/-OMISSIS-, iscritta al R.G. ricorsi n. -OMISSIS-/-OMISSIS-, emessa dalla Prima Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI in data 15 luglio -OMISSIS- e depositata il successivo 5 novembre, con la quale è stato rigettato il ricorso proposto dall'odierna ricorrente avverso la sanzione della penalizzazione di 4 punti in classifica, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale e, in particolare: - della Delibera n. -OMISSIS-/-OMISSIS- del Consiglio Federale della FIP del 21 maggio -OMISSIS- (C.U. n. 887), con cui è stata irrogata alla Società Sportiva Trapani Shark S.r.l. la sanzione di 4 punti di penalizzazione da scontarsi nel campionato -OMISSIS-/2026; - del Verbale n. 298 della Commissione Tecnica di Controllo (Com.Te.C.) del 21 maggio -OMISSIS-, richiamato integralmente nella predetta delibera; - del “Manuale per la concessione della Licenza Nazionale Professionisti e condizioni per la permanenza nel campionato professionistico 2024/-OMISSIS-”, adottato dal Consiglio Federale FIP con Delibera n.-OMISSIS-/2024 (C.U. n. 482 del 20 marzo 2024), ed in particolare delle Sezioni 10.14, 11.5 e 11.9.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decisione del Collegio di Garanzia dello Sport che ha rigettato il ricorso contro la penalizzazione di 4 punti in classifica, nonché la delibera federale applicativa, il verbale della Commissione Tecnica di Controllo e le disposizioni del Manuale per la concessione della Licenza Nazionale Professionisti
Esito
Favorevole al resistente (organi sportivi)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società sportiva e una persona fisica hanno impugnato la decisione del Collegio di Garanzia dello Sport e gli atti federali presupposti, chiedendo l'annullamento della sanzione di 4 punti di penalizzazione e la sospensione cautelare dei relativi effetti. Il TAR ha rilevato che, in altri giudizi, è stata sottoposta alla Corte di giustizia dell'Unione europea la questione della compatibilità tra il principio di tutela giurisdizionale effettiva e l'art. 2 del d.l. n. 220/2003, nella parte in cui riserva alla giustizia sportiva le controversie relative alle sanzioni disciplinari sportive e limita la tutela davanti al giudice statale al risarcimento per equivalente. Ha inoltre considerato le eccezioni delle parti resistenti relative alla sopravvenuta carenza di interesse, conseguente alla successiva decisione federale di escludere la società dal campionato e annullare le gare disputate, all'inammissibilità del ricorso collettivo e al difetto di contraddittorio per mancata notificazione del ricorso, entro il termine decadenziale, ad almeno una società controinteressata, ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p.a. Nel merito cautelare, è stata contestata la corretta applicazione delle disposizioni del Manuale relative ai requisiti per la licenza nazionale e alla permanenza nel campionato professionistico.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. In primo luogo ha osservato che la sospensione di una sanzione disciplinare sportiva è, allo stato, preclusa dall'art. 2 del d.l. n. 220/2003, in attesa della pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea sulla compatibilità di tale disciplina con il diritto dell'Unione. Il giudice ha comunque esaminato, in via subordinata, i presupposti cautelari e ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris: anche ove fosse ammissibile una tutela caducatoria, il ricorso sarebbe apparso inammissibile per difetto di contraddittorio, non essendo stato notificato tempestivamente ad almeno una società controinteressata. Sono state inoltre richiamate, senza necessità di definitiva decisione in questa fase, l'eccezione di sopravvenuta carenza di interesse e quella di inammissibilità del ricorso collettivo. In ogni caso, a un esame sommario, il ricorso è stato ritenuto infondato per la presumibile corretta applicazione dell'art. 10, comma 14, e dell'art. 11, comma 5, lettera b), del Manuale per la concessione della Licenza Nazionale Professionisti e condizioni per la permanenza nel Campionato Professionistico. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
riserva agli organi della giustizia sportiva le controversie relative all'irrogazione e applicazione delle sanzioni disciplinari sportive; limita la tutela delle posizioni lese alla tutela risarcitoria per equivalente
Allo stato, la disposizione preclude al giudice amministrativo la sospensione cautelare e l'annullamento delle sanzioni disciplinari sportive, salva la tutela risarcitoria, in attesa della pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea sulla sua compatibilità con il diritto eurounitario.
mancata notificazione del gravame, entro il termine decadenziale, ad almeno una delle società controinteressate
La mancata notificazione tempestiva del ricorso ad almeno un controinteressato determina, nella prospettiva cautelare esaminata dal TAR, un profilo di inammissibilità per difetto di contraddittorio.
Disciplina la domanda cautelare incidentale; nel caso concreto il TAR ha ritenuto non sussistenti i presupposti per concedere le misure richieste.
art. 10, comma 14, Manuale per la concessione della Licenza Nazionale Professionisti e condizioni per la permanenza nel Campionato Professionistico 2024/-OMISSIS-
La disposizione è stata ritenuta, a un primo esame, correttamente applicata dagli organi sportivi nell'adozione della penalizzazione.
art. 11, comma 5, lettera b), Manuale per la concessione della Licenza Nazionale Professionisti e condizioni per la permanenza nel Campionato Professionistico 2024/-OMISSIS-
La disposizione è stata ritenuta, a un primo esame, correttamente applicata dagli organi sportivi, con conseguente insussistenza del fumus boni iuris.
artt. 6 e 19 TUE
Richiamati nell'ambito della questione pregiudiziale già sottoposta alla Corte di giustizia dell'Unione europea sulla tutela giurisdizionale effettiva rispetto alla disciplina nazionale delle sanzioni sportive.
art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Richiamato, insieme agli artt. 6 e 19 TUE e all'art. 6 CEDU, quale parametro della questione di compatibilità della disciplina nazionale con il principio di tutela giurisdizionale effettiva.
art. 6 CEDU
Richiamato quale parametro della questione relativa all'effettività della tutela giurisdizionale contro le sanzioni disciplinari sportive.
Massime di principio
- In assenza di una pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea sulla questione pregiudiziale relativa alla compatibilità dell'art. 2 del d.l. n. 220/2003 con il principio di tutela giurisdizionale effettiva, il giudice amministrativo considera allo stato preclusa la sospensione cautelare delle sanzioni disciplinari sportive e dei loro effetti futuri.
- Anche qualora fosse astrattamente ammissibile una tutela cautelare caducatoria contro una sanzione disciplinare sportiva, la domanda può essere respinta per difetto di fumus quando il ricorso non sia stato tempestivamente notificato ad almeno un controinteressato, ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p.a.
- In sede cautelare, la domanda di sospensione può essere respinta quando, a un esame sommario, gli organi sportivi abbiano applicato correttamente le disposizioni regolamentari federali poste a fondamento della sanzione.
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