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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31586/2025 del 22/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che le doglianze, pur formalmente prospettate come vizio di motivazione, tendevano in realtà a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio, attività preclusa in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, deducendo un unico motivo di vizio di motivazione della decisione impugnata in relazione ai delitti contestati. La censura è stata formulata come critica alla ricostruzione dei fatti e alla valutazione delle prove compiuta dai giudici di merito. Nella memoria depositata successivamente, le deduzioni sono state ritenute meramente reiterative delle doglianze già esaminate.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    È richiamato implicitamente il vizio di motivazione come motivo di ricorso, ma la Corte precisa che non può tradursi in una richiesta di rivalutazione delle prove in sede di legittimità.

  • art. 616 c.p.p.

    È applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il vizio di motivazione non può essere utilizzato in cassazione per sollecitare una nuova e diversa valutazione delle risultanze probatorie già apprezzate dai giudici di merito.
  • Le deduzioni meramente reiterative di censure già esaminate non sono idonee a superare il vaglio di ammissibilità del ricorso per cassazione.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, nei limiti previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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