Cassazione Penale, Sentenza n. 36903/2024 del 03/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto istanza ex art. 587 cod. proc. pen. per ottenere l'effetto estensivo dell'impugnazione favorevole conseguita dal fratello (assoluzione in appello divenuta irrevocabile). Ha dedotto tre censure: (1) vizio di motivazione e mancata disamina comparata delle posizioni, invocando gli artt. 666 e 125 cod. proc. pen.; (2) violazione del contraddittorio perché il giudice dell'esecuzione non avrebbe esaminato i fascicoli di merito e la documentazione prodotta; (3) errata applicazione dell'art. 587 cod. proc. pen., sostenendo che le ragioni dell'assoluzione del fratello erano di natura oggettiva (dichiarazioni della teste ritenute non riscontrate) e dunque avrebbero dovuto estendersi anche alla sua posizione.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che l'art. 587 cod. proc. pen. consente l'estensione degli effetti favorevoli solo se il motivo accolto è di natura oggettiva e comune, ma non crea un autonomo rapporto impugnatorio in capo al non impugnante: quest'ultimo è messo in condizione di perorare ad adiuvandum il motivo proposto dall'impugnante. La Corte ha sottolineato che la mancanza di riscontri individualizzanti è carattere personale e non automaticamente communicabile ad altro coimputato; pertanto il Tribunale di Roma ha correttamente valutato che le ragioni dell'assoluzione dell'appellante erano personali e non estendibili al ricorrente. Quanto al presunto vizio di contraddittorio, la Corte ha rilevato che l'udienza era stata fissata e che le parti avevano potuto produrre documenti; inoltre il ricorrente non ha indicato in modo autosufficiente e specifico quali atti o prove avrebbero scardinato la motivazione. Infine la precedente cassazione che aveva annullato per decisione de plano non aveva deciso la fondatezza dell'istanza nel merito. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
Regola l'estensione all'imputato non impugnante degli effetti favorevoli derivanti dall'accoglimento di un motivo non esclusivamente personale proposto dal coimputato; non crea un autonomo rapporto impugnatorio in capo al non impugnante, che può solo perorare ad adiuvandum il motivo comune.
Richiamato in relazione alla procedura di inammissibilità e alla valutazione de plano: la Corte ha precisato che la precedente annullamento per decisione de plano non ha valutato la fondatezza dell'istanza nel merito e non rendeva automaticamente applicabile il rito ex art. 666 co. 2.
Invocato dal ricorrente per dedurre vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto la motivazione sufficiente e non viziata nei termini denunciati.
Norma che autorizza la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; applicata dalla Corte per liquidare le spese a carico del ricorrente.
Sez. 2, Sentenza n. 22903 del 01/02/2023
Principio secondo cui il non impugnante è messo in condizione di perorare ad adiuvandum il motivo comune proposto dal solo impugnante; non si instaura un autonomo rapporto impugnatorio.
Sezioni Unite, Sentenza 24/03/1995 n. 9 (Cacciapuoti)
Affermato che l'estensione dell'impugnazione opera come rimedio straordinario che rende il non impugnante partecipe del beneficio conseguito dal coimputato, purché il motivo accolto non sia esclusivamente personale.
Sez. 6, Sentenza n. 45733 del 11/07/2018
Definizione della nozione di riscontro individualizzante: si richiede un elemento che colleghi personalmente l'imputato al fatto; la mancanza di tali riscontri è una valutazione personale e non automaticamente estendibile.
Sez. 2, Sentenza n. 20677 del 11/04/2017
Richiama il principio di autosufficienza: in cassazione sono inammissibili i motivi generici o che non contengano la trascrizione/allegazione integrale degli atti richiamati; il ricorrente doveva indicare in modo preciso gli atti e spiegare come avrebbero inciso sulla decisione.
Massime di principio
- L'art. 587 cod. proc. pen. estende gli effetti favorevoli derivanti da un motivo oggettivo e comune, ma non crea un autonomo diritto di impugnazione per il coimputato non ricorrente: quest ultimo può solo sostenere ad adiuvandum il motivo proposto dall'impugnante.
- La carenza di riscontri individualizzanti è una valutazione personale e soggettiva: l'assenza di riscontri per un coimputato non implica automaticamente la stessa conclusione per gli altri, salvo che emergano elementi oggettivi comuni che rendano la valutazione trasferibile.
- Per far valere la mancata valutazione di atti o documenti occorre, soprattutto in sede di gravame o cassazione, indicare con precisione gli atti e spiegare come avrebbero inciso sulla motivazione; riferimenti generici ai fascicoli sono inidonei per il principio di autosufficienza.
- La violazione del contraddittorio richiede la effettiva impossibilità di partecipare o di produrre prove nell'udienza decisoria; la mera mancata lettura integrale dei fascicoli da parte del giudice non costituisce automaticamente vizio, se è stata garantita l'udienza e la possibilità di produzione documentale.
- Un annullamento precedente per decisione de plano (vizio di procedimento) non equivale a una valutazione di merito favorevole all'istante: occorre distinguere il profilo procedurale dall'accertamento di fondatezza della richiesta.
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