Cassazione Civile, Ordinanza n. 11161/2024 del 24/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La controversia nasceva dalla domanda di un proprietario volta a ottenere il risarcimento del danno e/o il ripristino dello stato dei luoghi per l'asserita illegittima occupazione e utilizzazione di un terreno di sua proprietà da parte di un comune, che vi avrebbe eseguito lavori non autorizzati. In primo grado le domande erano state respinte, perché il terreno era stato ritenuto gravato da servitù di uso pubblico per dicatio ad patriam, e, su domanda riconvenzionale dell'ente, era stato anche accertato il relativo diritto. Il proprietario aveva proposto appello, ma la Corte territoriale lo aveva dichiarato inammissibile per asserita mancanza di specificità dei motivi ex art. 342 c.p.c. Nel ricorso per cassazione egli deduceva la violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c., sostenendo che le censure appello potevano essere formulate anche in modo indiretto, attraverso un giudizio contrario e parallelo rispetto alla sentenza impugnata, e che nel caso concreto l'atto di appello conteneva una critica sufficiente all'accertamento di primo grado sulla sussistenza della servitù di uso pubblico, indicando la delimitazione del fondo, la presenza di segni e cartelli di proprietà privata, il carattere solo saltuario del passaggio consentito ai vicini e l'irrilevanza dell'inserimento della particella negli elenchi delle vie pubbliche.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, affermando che la Corte d'appello aveva applicato in modo eccessivamente rigoroso il requisito di specificità dell'appello. Ha osservato che l'atto di gravame consentiva comunque di individuare la parte della sentenza contestata e le ragioni della critica, e che non era necessaria una confutazione analitica di tutti gli elementi probatori valorizzati dal primo giudice quando dall'insieme dell'impugnazione emergeva la richiesta di riesame delle prove e di autonoma valutazione. Di conseguenza, ha accolto il primo motivo, dichiarato assorbito il secondo, cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e rinviato la causa alla Corte di appello di Catania in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
"L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'articolo 163. L'appello deve essere motivato..."
La motivazione dell'appello deve individuare chiaramente le parti della decisione contestate e le ragioni della critica, ma non richiede formule sacramentali né un progetto alternativo di sentenza; è sufficiente che il giudice di secondo grado comprenda con chiarezza la censura e le modifiche richieste alla ricostruzione dei fatti.
La censura è stata prospettata in combinazione con l'art. 342 c.p.c. per contestare la declaratoria di inammissibilità dell'appello; nel testo emerge come norma evocata a sostegno del vizio processuale dedotto.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È stata invocata come parametro del vizio di violazione di norme processuali denunciato in cassazione.
Indicato per il deposito della memoria da parte del ricorrente nel giudizio di legittimità.
Massime di principio
- Ai fini dell'ammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. non è richiesta una critica formalistica o un progetto alternativo di decisione, ma è sufficiente che il gravame consenta di comprendere con chiarezza quali capi della sentenza sono contestati e per quali ragioni.
- La specificità dei motivi di appello va valutata in modo non atomistico e tenendo conto del contenuto complessivo dell'atto: la censura può emergere anche indirettamente dal tenore delle doglianze e dalla richiesta di rivalutazione delle prove.
- Quando l'appellante contesta l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie, è sufficiente l'enunciazione dei punti da riesaminare, senza necessità di una puntuale analisi critica di ogni singola prova valorizzata dal primo giudice.
- Le norme processuali devono essere interpretate, per quanto possibile, in senso favorevole alla decisione di merito, essendo gli esiti abortivi del processo residuali.
Come è indicizzato
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