Cassazione Penale, Ordinanza n. 11404/2026 del 26/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, osservando che i motivi erano non consentiti in sede di legittimità perché meramente riproduttivi di censure già vagliate e respinte con adeguata motivazione in appello. Conseguentemente ha applicato le statuizioni di cui all'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che lo aveva condannato per evasione. Dal testo emerge che la difesa censurava, in sostanza, il mancato riconoscimento della scriminante dell'esercizio del diritto, anche nella forma putativa, nonché il mancato riconoscimento di una causa di non punibilità. La Corte di cassazione rileva però che tali doglianze si limitavano a riproporre profili già esaminati e disattesi dal giudice di merito, senza un confronto critico con le relative argomentazioni.
Norme richiamate
Norma incriminatrice richiamata quale titolo di reato contestato: evasione.
Richiamato come base per le conseguenze processuali dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a riprodurre in modo generico questioni già esaminate e motivatamente respinte dal giudice di merito.
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi in modo critico con la motivazione della sentenza impugnata; la mera reiterazione delle doglianze non consente il superamento del vaglio di ammissibilità.
- Il mancato riconoscimento di una scriminante, anche nella forma putativa, e di una causa di non punibilità può essere censurato in cassazione solo con motivi specifici e argomentati, non con affermazioni assertive o duplicative.
- L'inammissibilità del ricorso comporta l'applicazione delle conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p.
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