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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22992/2022 del 13/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti, tramite il difensore avv. Giuseppe Campagnoli, hanno impugnato l'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di riesame ex art. 309 c.p.p. per la presunta invalidità della sottoscrizione digitale apposta all'istanza trasmessa via PEC. Il difensore ha documentato che la firma era stata apposta e risultava valida/integra secondo diversi accertamenti (apertura del file PDF firmato, verifica con software "Dike", verifica con software di Poste Italiane), mentre il software Aruba (utilizzato dal difensore) aveva segnalato "certificato non attendibile" pur riconoscendo l'integrità del documento. L'argomentazione principale è che la normativa emergenziale (art. 24 d.l. n. 137/2020, comma 6-sexies, lett. a)) prevede come causa tassativa di inammissibilità la mancanza della sottoscrizione digitale, non la sua mera irregolarità, e quindi l'istanza non avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, annullando il provvedimento del Tribunale del Riesame e rinviando per il giudizio di impugnazione cautelare al Tribunale di Bologna. La Corte ha ritenuto che l'art. 24, comma 6-sexies, del d.l. n. 137/2020 prevede cause tassative di inammissibilità: la lettera a) si riferisce esclusivamente alla mancanza della sottoscrizione digitale e non può essere estesa alle ipotesi di mera irregolarità o non conformità tecnica rilevata da un software. Dunque la presenza della firma digitale, ancorché segnalata come "non valida" da uno strumento di controllo, non giustifica automaticamente l'inammissibilità; il Riesame ha errato nel confondere irregolarità con assenza. Il provvedimento viene annullato e la cancelleria è incaricata degli adempimenti per il prosieguo

Norme richiamate

  • Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176

    art. 24, commi 4, 6-bis, 6-ter, 6-quinquies, 6-sexies e 6-undecies

    La Corte ha interpretato il comma 6-sexies, lett. a) in senso tassativo: determina inammissibilità solo la mancanza della sottoscrizione digitale del difensore, non le sue irregolarità tecniche

  • Codice di procedura penale

    art. 309, comma 7; art. 591

    Art. 309 richiamato per individuare il Tribunale destinatario della PEC per richieste di riesame; art. 591 richiede la tassatività delle cause di inammissibilità delle impugnazioni, principio richiamato per limitare l'ambito applicativo delle cause emergenziali

  • Provvedimento Direttore Generale dei Sistemi Informativi e Automatizzati del Ministero della Giustizia

    provvedimento del 9/11/2020 con Allegato 1 (indirizzi PEC e specifiche tecniche)

    Il provvedimento attuativo definisce gli indirizzi PEC e le specifiche tecniche; tuttavia la Corte sottolinea che le cause di inammissibilità previste dall'art. 24 sono tassative e non devono essere estese per ragioni tecniche non previste dalla norma

  • Delibera AgID 147/2019

    menzionata in relazione alla conformità tecnica della firma digitale

    La non conformità alla delibera AgID può rilevare sul piano tecnico ma, secondo la Corte, una segnalazione di non conformità/irregolarità non equivale automaticamente a "assenza" della sottoscrizione digitale ai fini dell'inammissibilità

Massime di principio

  • La causa di inammissibilità prevista dall'art. 24, comma 6-sexies, lett. a) d.l. n. 137/2020 si applica solo alla mancanza della sottoscrizione digitale e non alle sue mere irregolarità tecniche
  • Le cause di inammissibilità delle impugnazioni introdotte dalla disciplina emergenziale vanno interpretate in modo tassativo e non estese analogicamente a irregolarità non previste dal testo normativo
  • Se l'atto proviene da PEC del difensore e la firma digitale è presente (anche se un software segnala non conformità tecnica), il giudice deve valutare la paternità e l'integrità dell'atto e, in presenza di elementi che attestano tali profili, non può dichiarare inammissibile l'impugnazione per mera irregolarità tecnica
  • In caso di contestazione della validità tecnica della firma, il difensore deve allegare prove (metadati della PEC, verifiche multiple con software diversi, attestazioni di integrità) per dimostrare presenza, integrità e riferibilità della sottoscrizione
  • La giurisprudenza favorisce l'ammissione dell'impugnazione quando, malgrado problemi tecnici di verifica, risulti con certezza la provenienza dell'atto dal difensore (principio del favor impugnationis)

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