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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 27236/2024 del 21/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo (errore in procedendo per mancata applicazione della regola dell'ultrattività del mandato), assorbito il secondo motivo, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione, pronunciando anche sul regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la decisione della Corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto dalla società Battaglia (cancellata dal registro delle imprese durante il primo grado) perché, secondo quella Corte, l'impugnazione doveva essere proposta dai soci successori. I ricorrenti deducono che il difensore aveva ricevuto procura anche per i gradi successivi e non aveva né dichiarato né notificato l'evento estintivo: va applicata la regola dell'ultrattività del mandato, che legittima il difensore a proporre l'impugnazione. In subordine si censura la mancata sollecitazione a sanare il vizio di rappresentanza e la mancata attribuzione di efficacia sanante alla costituzione dei soci successori.

Norme richiamate

  • artt. 299 e ss. c.p.c.

    disciplinano l'evento interruttivo determinato dall'estinzione della società durante il processo e la relativa prosecuzione o riassunzione dell'azione da parte dei soci; applicabili ma da coordinare con la regola dell'ultrattività del mandato quando il difensore non ha dichiarato o notificato l'evento estintivo

  • art. 110 c.p.c.

    consente la prosecuzione o la riassunzione del processo da parte o nei confronti dei soci successori della società estinta

  • art. 182 c.p.c.

    nella decisione è evocato con riguardo all'obbligo, prima di dichiarare inammissibilità per vizio di rappresentanza, di sollecitare la parte a sanare il vizio; la Corte ha ritenuto assorbito il motivo relativo a questo profilo dopo l'accoglimento del primo motivo

  • regola dell'ultrattività del mandato (giurisprudenza)

    secondo la consolidata giurisprudenza citata nella sentenza (tra cui sez. un. 6070/2013 e pronunce successive) se il difensore, munito di procura anche per i gradi successivi, non dichiara o non notifica l'evento estintivo della società, la sua rappresentanza permane e l'impugnazione da lui proposta è in linea di principio ammissibile; tuttavia la cassazione richiede attenzione distinta per il ricorso in cassazione che necessita di procura speciale quando la parte è estinta

  • Giurisprudenza della Cassazione citata

    la sentenza richiama orientamenti più recenti che riconoscono l'ammissibilità dell'impugnazione proposta dal difensore munito di procura anche per i gradi successivi nonostante l'estinzione della società (es. Cass. n. 2439/2024, sez. un. n. 15295/2014, Cass. n. 21860/2023, Cass. n. 190/2022, Cass. n. 11193/2022), segnalando che orientamenti precedenti (es. Cass. n. 20565/2018) sono superati quanto all'impedimento all'impugnazione da parte del difensore

Massime di principio

  • Se una società viene cancellata dal registro delle imprese durante il processo, l'estinzione determina un evento interruttivo che in teoria abilita i soci successori a proseguire o riassumere il processo ai sensi degli artt. 299 ss. e 110 c.p.c.
  • Tuttavia, se il difensore aveva procura anche per i gradi successivi e non ha dichiarato o notificato l'estinzione, opera la regola dell'ultrattività del mandato: la sua rappresentanza si mantiene e l'impugnazione da lui proposta può essere considerata ammissibile.
  • Per il ricorso in cassazione, occorre attenzione alla procura speciale: la regola dell'ultrattività ha limiti quando la parte è estinta e la procura speciale non può essere rilasciata da un rappresentante ormai privo di poteri.
  • La Corte d'appello prima di dichiarare l'inammissibilità per vizio di rappresentanza dovrebbe, ove possibile, dare la possibilità di sanare il vizio (anche mediante costituzione dei soci o dei successori), salvo che il difetto sia insanabile o la tempestività non lo consenta.
  • In situazioni analoghe conviene verificare la presenza e l'ambito della procura conferita al difensore (se anche per i gradi successivi), notifiche operate e l'eventuale costituzione in giudizio dei soci successori, poiché questi elementi determinano l'ammissibilità dell'impugnazione e la possibilità di sanatoria.

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