Cassazione Civile, Sentenza n. 27222/2024 del 21/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha chiesto il risarcimento per presunto inadempimento contrattuale: Nuova Saltini avrebbe fornito supporti isolanti difformi dalla scheda tecnica (tasso di assorbimento dell'acqua indicato al 2% ma in realtà pari al 12%), con conseguenti spese per verifiche tecniche, sostituzione e danno all'immagine nell'ambito di forniture per un rigassificatore. In primo grado e in appello la domanda è stata respinta per mancata prova sia della difformità sia del nesso causale. In Cassazione Con-Fer ha contestato la valutazione delle prove e la ripartizione dell'onere probatorio; la resistente ha eccepito anche la presunta invalidità della procura per mancanza di data e riferimenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto valida la procura informatica connessa al ricorso, alla luce dell'orientamento delle sezioni unite sul requisito topografico e sulla copia informatica di procura. Quanto al merito, la Corte ha confermato che la valutazione delle prove e la motivazione di merito spettano ai giudici di fatto e non sono sindacabili in sede di legittimità; inoltre ha dichiarato inammissibile la censura basata sull'omesso esame di fatti decisivi (art. 360 n.5 c.p.c.) in presenza della doppia conforme tra primo grado e appello. La Corte ha altresì richiamato la regola secondo cui l'onere della prova dei vizi del bene spetta al compratore e che le presunte ammissioni contenute in atti difensivi non hanno valore decisivo se non rese personalmente dalla parte. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della resistente (e relativo contributo unificato secondo d.P.R. 115/2002).
Norme richiamate
art. 83 c.p.c.
richiamato in relazione alla validità della procura separata e della procura nativa digitale o copia informatica: la firma su atto separato materialmente congiunto all'atto principale può essere equiparata alla procura a margine o in calce e consente il giudizio di cassazione salvo chiara non riferibilità
art. 365 c.p.c.
richiamato come riferimento normativo al requisito di specialità della procura richiesto per il ricorso per cassazione
art. 2697 c.c.
norma sull'onere della prova: la Corte ha confermato che incombe al compratore l'onere di provare l'esistenza dei vizi della cosa venduta
art. 115 c.p.c.
richiamato in connessione alla valutazione delle prove: la valutazione probatoria è rimessa al giudice di merito e non può essere riformata in sede di legittimità salvo profili di diritto
art. 360 c.p.c. (nn. 3 e 5)
n.3 riferito a violazione di norme di diritto; n.5 richiamato ma la censura è stata ritenuta inammissibile per la doppia conforme tra primo grado e appello
art. 348-ter c.p.c.
richiamato per il principio della c.d. doppia conforme: quando l'appello conferma i fatti accertati in primo grado il ricorso per cassazione per omesso esame di fatti decisivi (art. 360 n.5) è inammissibile salvo prova che le ragioni di fatto siano diverse
art. 1218 c.c.
presunzione di responsabilità per inadempimento: la Corte ha ricordato che tale presunzione presuppone l'accertamento dell'inadempimento e non può operare se il vizio non è provato
art. 13 d.P.R. 115/2002 (comma 1-quater e 1-bis)
richiamato per l'ulteriore contributo unificato dovuto dalla ricorrente: la sentenza certifica i presupposti per l'addebito del contributo aggiuntivo
Massime di principio
- In giudizi su vizi della cosa venduta l'onere di provare l'esistenza del vizio e il nesso causale con il danno grava sul compratore; senza prova adeguata la domanda va respinta.
- Le valutazioni di fatto operate dal Tribunale e confermate in appello sono scarsamente sindacabili in Cassazione: il giudice di legittimità interviene solo su questioni di diritto o su vizi di motivazione rilevabili sul piano normativo.
- La censura per omesso esame di fatti decisivi (art. 360, n.5 c.p.c.) è inammissibile quando sussiste la cosiddetta doppia conforme (art. 348-ter c.p.c.), salvo dimostrare che le ragioni di fatto tra primo grado e appello sono diverse.
- Le ammissioni riportate in atti difensivi non sottoscritti personalmente dalla parte costituiscono al più elementi indiziari e sono valutate liberamente dal giudice di merito; non possono sostituire la prova diretta richiesta per far valere un inadempimento.
- La procura separata, anche nella forma di copia informatica connessa telematicamente all'atto, è valida se risulta materialmente congiunta e la firma è autenticata secondo i criteri indicati dalla giurisprudenza delle sezioni unite.
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