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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 27242/2024 del 21/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I resistenti avevano proposto opposizione avverso sanzioni amministrative pecuniarie irrogate da CONSOB con delibera n.20068/2017 (importi da €25.000 a €40.000) per avere, in qualità di membri degli organi sociali di Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio (BPEL), omesso di riportare nella documentazione di offerta di obbligazioni subordinate (periodo 31/07/2012 - 12/06/2014) i rilievi e le note della Banca d'Italia relativi alla "situazione aziendale" emersi dall'ispezione del 2013, violando gli artt. 94, commi 2 e 7, TUF. I ricorrenti deducevano, tra l'altro, la decadenza dal potere sanzionatorio di CONSOB ex art.195 TUF sostenendo che la contestazione (04/10/2016) fosse tardiva rispetto agli elementi conoscitivi acquisiti dall'autorità già nel 2013/2014.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi tre motivi di ricorso presentati da CONSOB, ritenendo che la Corte d'appello di Firenze avesse errato nella determinazione del momento iniziale di decorrenza del termine di 180 giorni previsto dall'art.195 TUF e nella valutazione dei poteri e della discrezionalità dell'autorità di vigilanza. La Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato al giudice a quo per un nuovo esame sulla base dei principi di diritto enunciati, condannando inoltre alla liquidazione delle spese di cassazione. In sintesi: annullamento della decisione della Corte d'appello e rinvio per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 58/1998 (TUF), art. 195, comma 1

    termine di 180 giorni per la contestazione nel procedimento sanzionatorio amministrativo

    Il termine decorre dal momento dell'accertamento, inteso come completamento dell'attività istruttoria finalizzata a verificare la sussistenza degli elementi dell'infrazione, e non dalla mera acquisizione materiale dei fatti; il giudice di merito può valutare se la contestazione sia avvenuta in tempo ragionevole individuando il momento in cui l'accertamento avrebbe potuto e dovuto essere compiuto.

  • d.lgs. n. 58/1998 (TUF), artt. 94, commi 2 e 7

    obblighi di informazione nei prospetti e nella documentazione d'offerta

    La sanzione contestava la carenza informativa nei prospetti relativi ad obbligazioni proprie dell'emittente; la Corte non si è pronunciata nel merito sulla fondatezza dell'addebito sostanziale ma ha richiamato che l'accertamento relativo a tali infrazioni segue le regole di temporalità dell'art.195.

  • l. n. 689/1981, art. 14, commi 2 e 6

    I principi della legge sulle sanzioni amministrative (termine per la conclusione del procedimento, ragionevolezza dei tempi) si applicano anche ai procedimenti sanzionatori in materia finanziaria.

  • d.lgs. n. 58/1998 (TUF), art. 5, commi 2-5-bis

    coordinamento e scambio di informazioni tra autorità di vigilanza

    Disciplina il coordinamento tra Banca d'Italia e CONSOB e l'obbligo di scambio di informazioni; la Corte presuppone che la non autorità ispezionante possa apprezzare le irregolarità dell'altra solo dal momento in cui riceve i rilievi o i rapporti trasmessi.

  • d.lgs. n. 58/1998 (TUF), art. 10

    comunicazione reciproca delle ispezioni e possibilità di chiedere accertamenti su profili di propria competenza

    Conferma il presupposto della reciproca informazione sulle ispezioni: soglia probatoria per ritenere che l'autorità non ispezionante potesse avere conoscenza utile è la ricezione formale dei rilievi/rapporti.

  • TUB (Testo Unico Bancario), artt. 56, 72 ss., 75

    ruolo dell'amministrazione straordinaria e rapporti periodici dei commissari

    Se la banca è posta in amministrazione straordinaria o in risoluzione, si presume (salvo prova contraria) che le irregolarità rilevate dalla Banca d'Italia divengano conoscibili da CONSOB solo quando sono trasmessi i rapporti dei commissari o i provvedimenti adottati dalla Banca d'Italia.

  • artt. 2727-2729 c.c.; artt. 116 e 132 c.p.c.

    Riferiscono alla formazione della prova indiziaria e alla valutazione probatoria: la Corte ha ritenuto assorbita la questione probatoria alla luce dell'accoglimento degli altri motivi.

Massime di principio

  • Il termine di 180 giorni per la contestazione decorre dal momento dell'"accertamento" ossia dal completamento dell'attività istruttoria idonea a verificare la sussistenza degli elementi dell'infrazione, non dalla mera acquisizione materiale dei documenti o fatti.
  • Il giudice non può sostituirsi all'autorità di vigilanza nella scelta se e quando avviare indagini; può però valutare se vi sia stata un'ingiustificata inerzia e individuare il momento in cui l'accertamento avrebbe dovuto essere compiuto, tenendo conto della complessità del caso.
  • In presenza di verifiche svolte da un'altra autorità di vigilanza (es. Banca d'Italia), si presume che l'autorità non ispezionante (es. CONSOB) possa apprezzare le irregolarità solo dal momento in cui riceve formalmente i rilievi/rapporti o i provvedimenti dell'autorità ispezionante.
  • Quando un intermediario è sottoposto ad amministrazione straordinaria o risoluzione, la trasmissione dei rapporti dei commissari o dei provvedimenti della Banca d'Italia costituisce, di norma, il momento utile per l'avvio del termine di contestazione da parte dell'altra autorità.
  • Le autorità di vigilanza possono ragionevolmente concentrare le indagini per acquisire un quadro complessivo e prevenire la frammentazione delle contestazioni; l'utilità ex ante di ulteriori atti istruttori deve essere valutata, non la loro efficacia ex post.
  • Nelle contestazioni sanzionatorie in materia finanziaria il giudice di merito deve valutare la congruità dei tempi impiegati dall'autorità tenendo conto di esigenze di economia, complessità dell'indagine e interesse pubblico alla ricostruzione unitaria dei fatti.

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