Cassazione Civile, Sentenza n. 27406/2024 del 22/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Cagliari che, in riforma della sentenza di primo grado, aveva rigettato le domande di Fancello. Il ricorso principale deduce plurime violazioni di norme sostanziali e processuali: in particolare contesta la qualificazione e la durata del contratto di comodato e la sua relazione con il contratto di locazione (art.1810 c.c., art.1803 c.c.), lamenta errore di interpretazione contrattuale, inosservanza delle norme sull'uso della cosa comune (art.1102 c.c.), inadempimenti convenzionali (art.1372 c.c.), pretese di risarcimento per occupazione e frutti (artt.1591 e 820 c.c.) e censura la condanna alle spese (artt.91-92 c.p.c.). Inoltre si sono sollevate doglianze processuali relative all'inammissibilità dell'appello incidentale e a presunti vizi nella notifica e nella qualificazione di atti processuali. In via incidentale, la resistente ha proposto ricorso tardivo sui punti non ancora decisi dalla Corte territoriale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale di Gianfranco Fancello, ritenendo in gran parte infondate o inammissibili le censure mosse. Ha confermato la plausibilità dell'interpretazione del giudice d'appello secondo cui il contratto di comodato poteva avere ad oggetto non solo il locale ma anche l'azienda (universitas), e che il comodato, non avendo termine espresso, poteva rimanere efficace rispetto alla locazione scaduta, giustificando la perdurante detenzione di Mariangela Fronteddu; inoltre ha ritenuto corretta la valutazione secondo cui la volontà espressa dalla maggioranza dei comproprietari poteva impedire l'iniziativa del singolo comunista (Fancello) di ottenere il rilascio. Il ricorso incidentale tardivo di Fronteddu è stato dichiarato ammissibile in quanto oppositivo; la Corte ha però accolto un motivo incidentale relativo all'omessa pronuncia della Corte d'appello sulla domanda di restituzione presentata dalla stessa Fronteddu, dichiarando il vizio di omessa pronuncia e rinviando la causa ad altra sezione della Corte d'Appello di Cagliari per decidere sulla restituzione dell'immobile e dell'azienda. In sintesi: rigetto del ricorso principale, accoglimento parziale dell'incidente per omessa pronuncia e rinvio per quel punto.
Norme richiamate
art. 1803 c.c.
La Corte ha ritenuto che il contratto di comodato possa avere ad oggetto l'azienda intesa come universitas iurium (complesso di beni e rapporti funzionali all'attività), ammettendo una estensione della nozione di "cosa" oltre la mera materialità.
art. 1810 c.c.
Richiamato con riferimento all'individuazione del termine del comodato: la Corte ha escluso che l'uso commerciale determini automaticamente un termine implicito coincidente con la locazione, precisando che l'attività commerciale non comporta di per sé una durata predeterminata.
art. 1372 c.c.
Richiamato in relazione alla disamina di presunti inadempimenti contrattuali; la Corte osserva che i rimedi per inadempimento non erano il petitum delle domande proposte e che la censura non colpisce la ratio decidendi principale.
art. 1102 c.c.
La Corte ha precisato che il diritto d'uso della cosa comune può essere limitato quando risulti una volontà contraria espressa dagli altri comproprietari; nel caso la volontà della maggioranza ha precluso l'iniziativa del singolo comunista.
artt. 1591 e 820 c.c.
Richiamati in ordine alla pretesa di risarcimento e frutti: la Corte ha ritenuto assorbite tali richieste dalla qualificazione della detenzione come lecita in forza del comodato.
artt. 91 e 92 c.p.c.
La Corte ha ritenuto corretta la condanna alle spese in favore dell'appellante vittoriosa (Fronteddu), valutando l'esito complessivo del giudizio e respingendo la richiesta di compensazione parziale di Fancello.
art. 360 cod. proc. civ.
Norma richiamata come criterio per inquadrare i motivi di cassazione: la Corte ha valutato le censure ai sensi dei numeri 3, 4 e 5 (errore di diritto, nullità, omesso esame di fatto), dichiarando alcune inammissibili e altre infondate.
art. 112 c.p.c.
Richiamato nell'ambito del ricorso incidentale per censurare l'omessa pronuncia della Corte d'appello sulla domanda di restituzione; la Cassazione ha accolto questa censura e disposto il rinvio.
art. 327 c.p.c.
Rilevato in relazione al termine di sei mesi per la proposizione del ricorso per cassazione; la Corte ha constatato la tardività del ricorso incidentale ma ne ha ammesso la proposizione tardiva in quanto oppositiva ai sensi dell'art.334.
art. 334 c.p.c.
La Corte ha ritenuto applicabile l'istituto dell'impugnazione incidentale tardiva di carattere oppositivo, ammettendo il ricorso incidentale tardivo della resistente perché di natura oppositiva e dunque non soggetto agli stessi limiti di ammissibilità dell'adesivo.
art. 2562 c.c.
Richiamato a titolo analogico per sostenere che l'azienda può essere oggetto di trasferimenti temporanei (affitto/cessione d'uso), a supporto dell'interpretazione estensiva dell'art.1803.
artt. 3 e 41 Cost.
Citati in chiave interpretativa: la Corte ha osservato che un'interpretazione che escluda la possibilità di trasferire temporaneamente l'azienda sarebbe stata in contrasto con i principi costituzionali di uguaglianza e libertà d'iniziativa economica, a favore di una interpretazione estensiva.
art. 2932 c.c.
Richiamato in argomentazioni sulla natura delle azioni eventualmente esperibili per far valere inadempimenti relativi alla mancata stipulazione di nuovo rapporto (ma la Corte osserva che tale rimedio non era il petitum in questa causa).
Massime di principio
- Il contratto di comodato può avere ad oggetto l'azienda (universitas iurium): non è escluso che beni immateriali e rapporti organizzati in funzione dell'impresa costituiscano oggetto di comodato.
- L'assenza di un termine espresso nel comodato non autorizza automaticamente a ricondurre la sua durata al termine del contratto di locazione connesso; l'uso commerciale non determina di per sé un termine implicito.
- L'interpretazione data dal giudice di merito ai contratti, se plausibile, non è sindacabile in cassazione salvo violazione delle regole ermeneutiche o omesso esame di fatto decisivo.
- La volontà manifestata dalla maggioranza dei comproprietari può incidere sui poteri del singolo comunista: il singolo non può imporre iniziative rispetto alla gestione o al rilascio del bene quando gli altri comproprietari esprimono opposizione e sussiste una maggioranza che sostiene il titolo di detenzione.
- Dal punto di vista processuale, l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile se di carattere oppositivo (art.334 c.p.c.); tuttavia l'omessa pronuncia su una domanda determinante costituisce motivo valido per correggere o rinviare la decisione.
- In presenza di contestazioni sui costi processuali, il giudice valuta l'esito complessivo della lite: la compensazione delle spese è eccezionale se l'esito generale mostra una chiara prevalenza di soccombenza da una parte.
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