Cassazione Penale, Ordinanza n. 07419/2026 del 24/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendolo proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge, poiché sotto la veste della violazione di legge veniva dedotto un vizio di motivazione. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (tribunale)
La controversia
Il difensore del detenuto ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza di Roma aveva rigettato il reclamo contro il decreto di proroga del regime detentivo speciale ex art. 41-bis ord. pen. Il ricorso deduceva la mancanza di motivazione del provvedimento impugnato, sostenendo che tale carenza integrasse una violazione di legge, come unico vizio deducibile ai sensi dell'art. 41, comma 2-sexies, ord. pen. La Corte ha però rilevato che l'ordinanza era invece diffusamente e congruamente motivata, anche in ordine all'attualità operativa del gruppo criminale di appartenenza, richiamando pure recenti episodi ascritti al fratello del prevenuto, coinvolto in estorsioni aggravate dal metodo mafioso poste in essere dal clan. Ne ha tratto la conclusione che il ricorso, pur formalmente prospettato come violazione di legge, mirava in realtà a censurare la motivazione, quindi con motivo non consentito.
Norme richiamate
art. 41-bis L. n. 354 del 1975
Norma posta a fondamento del regime detentivo speciale oggetto di proroga e del relativo provvedimento impugnato.
art. 41, comma 2-sexies, L. n. 354 del 1975
Delimita i motivi proponibili avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza sul reclamo del detenuto, consentendo il ricorso solo per violazione di legge e non per censure di mero vizio motivazionale.
Cassa delle ammende
Somma dovuta dal ricorrente in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità contro l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza in materia di proroga del regime ex art. 41-bis, il ricorso è ammissibile solo se deduce una vera violazione di legge, non anche se maschera una critica alla sufficienza o logicità della motivazione.
- La verifica della motivazione del provvedimento impugnato può portare a escludere l'ammissibilità del ricorso quando la motivazione sia effettivamente ampia e congrua, sicché la doglianza si risolva in una censura di merito non consentita.
- Ai fini della proroga del regime speciale, l'attualità operativa del gruppo criminale può essere desunta anche da recenti condotte di appartenenti al medesimo contesto associativo o da episodi criminali collegati al clan.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile per motivi non consentiti, consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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