Cassazione Penale, Ordinanza n. 08380/2026 del 03/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona del 7 aprile 2025. Il primo motivo lamenta l'uso della querela come mezzo di prova, sostenendo che non potesse essere valorizzata ai fini probatori. Il secondo motivo contesta la motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità, mirando in sostanza a una diversa ricostruzione del fatto e a una rivalutazione delle prove rispetto a quella compiuta dai giudici di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, richiamando il principio per cui la querela può essere inserita nel fascicolo per il dibattimento ed è utilizzabile ai soli fini della procedibilità dell'azione penale; ha inoltre osservato che, nel caso concreto, la persona offesa aveva riproposto in dibattimento il contenuto della querela, arricchendolo di ulteriori dettagli. Il secondo motivo è stato giudicato non consentito in sede di legittimità perché volto a sollecitare una ricostruzione alternativa dei fatti e una diversa valutazione del compendio probatorio. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
euro tremila in favore della Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
La Corte qualifica il ricorso come inammissibile per manifesta infondatezza e per doglianze non consentite in sede di legittimità.
Massime di principio
- La querela, se inserita nel fascicolo per il dibattimento, è utilizzabile ai fini della procedibilità dell'azione penale; la sua valorizzazione non è di per sé illegittima quando il contenuto sia poi confermato o sviluppato dalla persona offesa in dibattimento.
- In sede di legittimità non è consentito prospettare censure che mirino solo a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove secondo criteri diversi da quelli adottati dal giudice di merito.
- Se la motivazione di merito è logicamente coerente e giuridicamente corretta, il ricorso che si limiti a contestare l'apprezzamento probatorio è inammissibile.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 3 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08245/2026 del 03/03/2026
- ordinanza_penale · 3 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08246/2026 del 03/03/2026
- ordinanza_penale · 3 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08247/2026 del 03/03/2026
- ordinanza_penale · 3 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08249/2026 del 03/03/2026
- ordinanza_penale · 3 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08259/2026 del 03/03/2026
- ordinanza_penale · 3 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08260/2026 del 03/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →