Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 08380/2026 del 03/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona del 7 aprile 2025. Il primo motivo lamenta l'uso della querela come mezzo di prova, sostenendo che non potesse essere valorizzata ai fini probatori. Il secondo motivo contesta la motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità, mirando in sostanza a una diversa ricostruzione del fatto e a una rivalutazione delle prove rispetto a quella compiuta dai giudici di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, richiamando il principio per cui la querela può essere inserita nel fascicolo per il dibattimento ed è utilizzabile ai soli fini della procedibilità dell'azione penale; ha inoltre osservato che, nel caso concreto, la persona offesa aveva riproposto in dibattimento il contenuto della querela, arricchendolo di ulteriori dettagli. Il secondo motivo è stato giudicato non consentito in sede di legittimità perché volto a sollecitare una ricostruzione alternativa dei fatti e una diversa valutazione del compendio probatorio. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    euro tremila in favore della Cassa delle ammende

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 591 c.p.p.

    La Corte qualifica il ricorso come inammissibile per manifesta infondatezza e per doglianze non consentite in sede di legittimità.

Massime di principio

  • La querela, se inserita nel fascicolo per il dibattimento, è utilizzabile ai fini della procedibilità dell'azione penale; la sua valorizzazione non è di per sé illegittima quando il contenuto sia poi confermato o sviluppato dalla persona offesa in dibattimento.
  • In sede di legittimità non è consentito prospettare censure che mirino solo a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove secondo criteri diversi da quelli adottati dal giudice di merito.
  • Se la motivazione di merito è logicamente coerente e giuridicamente corretta, il ricorso che si limiti a contestare l'apprezzamento probatorio è inammissibile.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.