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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13411/2025 del 07/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte non dichiara inammissibile il ricorso per errore nella qualificazione del mezzo, ma lo converte in reclamo/opposizione e dispone la trasmissione degli atti al Magistrato di sorveglianza di Torino, che dovrà trattarlo come giudice competente. Non viene affrontato il merito della revoca della detenzione domiciliare.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (detenuto)

La controversia

L'interessato ha proposto formalmente ricorso per cassazione contro l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Torino che aveva revocato la misura della detenzione domiciliare. La Corte rileva però che, contro tale provvedimento, il rimedio previsto dal combinato disposto degli artt. 667, comma 4, e 678, comma 1-bis, c.p.p. è l'opposizione/reclamo davanti al Magistrato di sorveglianza, non il ricorso diretto per cassazione. La questione decisa riguarda quindi l'esatta qualificazione del mezzo di impugnazione erroneamente indicato dalla parte e le conseguenze processuali di tale errore, alla luce del favor impugnationis e del principio di conservazione degli atti.

Norme richiamate

  • art. 667, comma 4, c.p.p.

    Individua, per il provvedimento di revoca della detenzione domiciliare, il rimedio dell'opposizione/reclamo davanti al Magistrato di sorveglianza, non il ricorso diretto per cassazione.

  • art. 678, comma 1-bis, c.p.p.

    Concorre a fondare la devoluzione del controllo sul provvedimento al Magistrato di sorveglianza mediante il rimedio previsto dalla disciplina dell'esecuzione.

  • art. 568, comma 5, c.p.p.

    Esprime il favor impugnationis: l'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione datale dalla parte e, se proposta a un giudice incompetente, gli atti devono essere trasmessi al giudice competente.

Massime di principio

  • Quando contro un provvedimento in materia di sorveglianza è previsto un rimedio diverso dal ricorso per cassazione, l'erronea denominazione dell'atto non comporta automaticamente inammissibilità.
  • Il giudice deve privilegiare la sostanza dell'atto rispetto alla sua forma e, se possibile, qualificarlo correttamente in base al contenuto effettivo dell'impugnazione.
  • In applicazione del principio di conservazione degli atti e del favor impugnationis, l'impugnazione proposta davanti a un giudice incompetente va trasmessa al giudice competente anziché essere espunta per mero errore formale.
  • La conversione dell'atto impugnatorio non pregiudica la successiva valutazione nel merito da parte del giudice competente, che resta libero nel decidere sulla misura.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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