Cassazione Civile, Ordinanza n. 20418/2026 del 17/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (convenuti)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio promosso per accertare che una porta secondaria di accesso a un condominio avesse natura condominiale e per ottenere la cessazione dell'uso esclusivo della stessa. In primo grado il tribunale accolse la domanda; in appello la sentenza fu dichiarata nulla per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti di due comproprietarie, con rimessione al primo giudice. Riassunto il processo, il tribunale di rinvio ribadì la natura condominiale della porta e regolò le spese. In appello contro tale decisione, gli originari attori chiesero una diversa liquidazione delle spese, sostenendo che dovessero essere poste a carico delle controparti anche quelle della prima fase del giudizio; i convenuti e le comproprietarie proposero appello incidentale deducendo, da un lato, la tardività della loro integrazione del contraddittorio nella fase di riassunzione e, dall'altro, l'omessa pronuncia sul motivo di merito relativo agli esiti della consulenza tecnica e alla titolarità del suolo su cui insisteva il marciapiede. In cassazione i ricorrenti principali hanno denunciato violazione degli artt. 354 e 91 c.p.c. e omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla questione delle spese; i ricorrenti incidentali hanno dedotto violazione degli artt. 353, comma 2, 354 c.p.c. e 125 disp. att. c.p.c. sulla tardività dell'integrazione del contraddittorio e nullità per omessa pronuncia sul secondo motivo di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto infondati i motivi principali, affermando che la Corte d'appello, avendo dichiarato la nullità della sentenza di primo grado per difetto di contraddittorio e avendo effettuato una valutazione complessiva del comportamento processuale delle parti, poteva regolare anche le spese del primo grado, oltre a quelle della fase d'appello. Ha rigettato il primo motivo incidentale, osservando che, una volta rimessa la causa al primo giudice per difetto di contraddittorio, la riassunzione doveva essere correttamente integrata nei confronti di tutte le parti necessarie e che quindi non era fondata la doglianza sulla tardività. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo incidentale per difetto di specificità e per impossibilità, in mancanza del fascicolo di parte di secondo grado, di verificare l'effettiva proposizione del motivo di appello e l'omessa pronuncia denunciata. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate per reciproca soccombenza ed è stato dato atto dell'obbligo del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
In caso di nullità della sentenza di primo grado per difetto di contraddittorio, il giudice d'appello provvede alla rimessione della causa al primo giudice e può regolare le spese della fase davanti a sé; se dispone di elementi sufficienti, può anche pronunciarsi sulle spese del primo grado.
La regolazione delle spese segue la soccombenza, ma il giudice può adottare una compensazione quando ricorrano ragioni complessive desunte dal comportamento processuale delle parti.
La censura di omessa pronuncia richiede che il motivo o la domanda risultino effettivamente proposti e siano specificamente individuati nel ricorso per cassazione.
I ricorrenti hanno denunciato rispettivamente violazione di legge e nullità della sentenza per omessa pronuncia.
Richiamato insieme all'art. 354 c.p.c. nel motivo incidentale sulla riassunzione dopo la rimessione al primo giudice.
Richiamato per sostenere che l'integrazione del contraddittorio sarebbe dovuta avvenire secondo le forme prescritte dopo la rimessione.
artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve indicare specificamente gli atti e i documenti su cui si fonda e deve consentire il loro diretto esame da parte della Corte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Quando la sentenza di primo grado è dichiarata nulla per difetto di contraddittorio, il giudice d'appello che rimette la causa al primo giudice può, se dispone di elementi sufficienti, statuire non solo sulle spese dell'appello ma anche su quelle del primo grado, attribuendole secondo la valutazione complessiva del comportamento processuale delle parti.
- La censura di omessa pronuncia è inammissibile se il ricorrente non mette la Corte di cassazione in condizione di verificare, mediante specifica indicazione e produzione degli atti rilevanti, che il motivo di appello era effettivamente proposto e non esaminato dal giudice di merito.
- Nel giudizio di legittimità, il potere di esame diretto degli atti presuppone il rigoroso rispetto degli oneri di specificazione e deposito previsti dagli artt. 366 e 369 c.p.c.; in mancanza, la doglianza è inammissibile per difetto di specificità.
- Quando una causa è rimessa al primo giudice per contraddittorio non integro, la riassunzione deve coinvolgere tutte le parti necessarie e la successiva integrazione del contraddittorio non è di per sé viziata solo perché i litisconsorti pretermessi erano già stati individuati nella precedente fase di appello.
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