Cassazione Penale, Ordinanza n. 01452/2025 del 13/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per il reato di lieve entità in materia di stupefacenti. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che i primi due motivi miravano a contestare l'affermazione di responsabilità penale, ma senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, ritenuta logica, coerente e puntuale. Un ulteriore motivo riguardava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; anche tale censura è stata ritenuta inammissibile perché la motivazione sul punto era sorretta da un percorso logico immune da vizi. La Corte ha infine rilevato la genericità complessiva del ricorso, poiché non indicava gli elementi valorizzati dal giudice di merito che avrebbero potuto condurre all'assoluzione o al riconoscimento delle attenuanti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i motivi relativi alla responsabilità penale estranei al sindacato di legittimità, in quanto non confrontati con la motivazione della decisione di merito, e ha giudicato inammissibile anche la doglianza sulle attenuanti generiche per la tenuta logica della motivazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma incriminatrice posta a base della condanna in appello per il fatto di lieve entità in materia di stupefacenti.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono scrutinabili censure che si limitino a riproporre una diversa lettura del fatto o della responsabilità, se non si misurano con la motivazione della sentenza impugnata.
- La doglianza è inammissibile quando è generica e non indica specificamente quali elementi decisivi, trascurati dal giudice di merito, potrebbero condurre a una diversa decisione.
- Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo se la motivazione sul punto presenti effettivi vizi logici o giuridici; una motivazione coerente e non illogica resiste al controllo di legittimità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende nei limiti indicati dal giudice.
- Il controllo della Corte di cassazione non sostituisce la valutazione di merito, ma verifica soltanto la tenuta logico-giuridica della motivazione impugnata.
Come è indicizzato
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