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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16008/2023 del 14/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di appello che aveva confermato la condanna per tentata estorsione aggravata in concorso (capo A), rapina aggravata (capo B) e tentata estorsione (capo D). Il ricorrente deduceva vizi di motivazione e travisamento delle prove: contestava la valutazione del documento "riconoscimento del debito ed accordo di pagamento" del 19/02/2016 e l'omessa considerazione delle dichiarazioni del teste Perego; sosteneva che intercettazioni e riprese video non supportavano la ricostruzione della persona offesa; ne richiedeva la derubricazione delle condotte estorsive e della rapina in esercizio arbitrario delle proprie ragioni in quanto riteneva sussistere un credito nei confronti del Piscitelli; contestava infine il riconoscimento dell'aggravante dell'uso di armi (mazza da baseball) per mancato riscontro della potenzialità offensiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi proposti si limitassero a chiedere una rivalutazione del materiale probatorio già esaminato dai giudici di merito, operazione preclusa in sede di legittimità salvo il caso di manifesta illogicità o travisamento macroscopico delle prove. La sentenza di appello e quella di primo grado formano una "doppia conforme" e la motivazione è stata ritenuta coerente e non manifestamente illogica: il documento del 19/02/2016 non è risultato idoneo a legittimare le pretese del ricorrente; intercettazioni, dichiarazioni testimoniali e filmati hanno fornito riscontri convincenti alle affermazioni della persona offesa; l'esistenza della mazza da baseball è stata valutata in sede di merito anche alla luce delle dichiarazioni e delle intercettazioni. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020 conv. in l. n. 176 del 2020

    art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020 conv. in l. n. 176 del 2020

    Richiamata quale norma procedurale in base alla quale si è proceduto nella forma indicata; la Corte sottolinea la legittimità della forma di procedimento seguita.

  • art. 533 cod. proc. pen.

    previsione richiamata nel testo come parametro di giudizio "al di là di ogni ragionevole dubbio"

    La Corte precisa che il criterio della condanna "al di là di ogni ragionevole dubbio" è rilevante in sede di legittimità solo se la sua violazione si traduce in una motivazione manifestamente illogica o decisiva; non consente alla Cassazione una rivalutazione autonoma delle fonti di prova.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    applicato per la condanna alle spese ed alla sanzione pecuniaria

    In caso di inammissibilità del ricorso, la norma autorizza la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e ad una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende; la Corte ha ritenuto non sussistere ragioni di esonero e ha quantificato la somma in euro 3.000,00.

  • giurisprudenza citata (Cass. sez. 2, sent. n. 28957 del 03/04/2017 - dep. 09/06/2017)

    Cass. sez. 2, sent. n. 28957 del 03/04/2017 - Rv. 270108

    Richiamato il principio secondo cui la Corte di cassazione non può procedere a una autonoma valutazione della prova e può intervenire in ordine alla motivazione solo in caso di manifesta illogicità; il principio è stato applicato per negare la rilevanza dei motivi che chiedevano una diversa valutazione probatoria.

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non è sede per la rivalutazione del materiale probatorio: i motivi che si limitano a contestare la valutazione delle prove in fatto sono, di regola, inammissibili.
  • Quando esistono due sentenze di merito conformi ("doppia conforme"), la cassazione può sindacare la decisione solo in presenza di travisamento macroscopico delle prove o di motivazione manifestamente illogica o carente.
  • Il criterio probatorio "al di là di ogni ragionevole dubbio" rileva in sede di legittimità esclusivamente se la sua violazione determina una motivazione illogica o indecente, non per un diverso apprezzamento soggettivo delle prove.
  • Il riconoscimento di un debito o un documento strumentale non produce automaticamente la derubricazione di condotte violente: occorre valutare la corrispondenza degli importi, la titolarità dei soggetti coinvolti e la coerenza delle circostanze emerse in dibattimento.
  • La presenza di un'arma o di uno strumento intimidatorio può essere valutata dal giudice di merito anche sulla base di dichiarazioni della persona offesa e di riscontri indiziari (intercettazioni, immagini), e la Cassazione non sostituisce tale valutazione salvo evidenze nette contrarie.
  • L'inammissibilità del ricorso può comportare la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; la richiesta di esonero deve essere motivata e provata.

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