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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27113/2026 del 17/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La persona condannata chiedeva, in fase esecutiva, la rideterminazione della pena risultante da un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, dopo il riconoscimento di una quota di pena espiata sine titulo. La questione nasceva da più condanne, una delle quali per associazione di tipo mafioso ex art. 416-bis c.p., con periodi di permanenza diversi e con precedente detenzione. La difesa sosteneva che, trattandosi di reato permanente unitario e già ritenuto tale in cognizione, l’intera detenzione sofferta in un determinato arco temporale dovesse essere integralmente computata nella pena da eseguire; lamentava inoltre che il giudice dell’esecuzione avesse indebitamente "frazionato" il reato unico, confondendo il piano del fatto con quello del reato. Con il primo motivo denunciava violazione dell’art. 657, comma 4, c.p.p.; con il secondo vizio di motivazione per avere il giudice dell’esecuzione, a suo dire, stravolto il giudicato e applicato una scissione incompatibile con la natura unitaria del reato permanente; con il terzo sollevava questione di legittimità costituzionale dell’art. 657, comma 4, c.p.p. per contrasto con artt. 3, 13 e 27 Cost., sostenendo l’irragionevolezza di un divieto di imputazione del presofferto applicato anche al reato permanente giudicato in separati segmenti temporali.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi e ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, ai fini dell’art. 657, comma 4, c.p.p., la fungibilità della pena o della custodia sine titulo presuppone che il reato per cui si esegue la pena sia stato commesso anteriormente alla detenzione non titolata; nei reati permanenti l’anteriorità va verificata con riguardo alla cessazione della permanenza e non al suo inizio. Ha quindi escluso che, in sede esecutiva, il giudice possa superare i limiti del giudicato di cognizione o ricostruire come unitario un periodo per il quale non risulti una condanna irrevocabile. Ha inoltre richiamato la giurisprudenza costituzionale che ha già ritenuto non fondate questioni analoghe, ribadendo che la norma non crea una irragionevole disparità di trattamento né una "riserva di impunità". Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 657, comma 4, c.p.p.

    La fungibilità della custodia o pena espiata senza titolo è ammessa solo se la detenzione è successiva alla commissione del reato per cui si determina la pena da eseguire; nei reati permanenti l’anteriorità si valuta rispetto alla cessazione della permanenza.

  • art. 657 c.p.p.

    Il comma 1 presuppone che la custodia sia stata sofferta per lo stesso reato o per altro reato precedente; non si applica quando si tenta di computare come presofferto un periodo non coperto da condanna irrevocabile per quel segmento di reato permanente.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    Usato come parametro del motivo di ricorso per dedotta violazione di legge.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Usato come parametro del motivo di ricorso per vizio di motivazione.

  • art. 616, comma 3, c.p.p.

    In caso di rigetto del ricorso, la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali.

  • art. 416-bis c.p.

    Il reato associativo di tipo mafioso è qualificato come reato permanente, rilevante ai fini del calcolo della fungibilità del presofferto.

  • art. 649 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa per sostenere la distinzione tra fatto e reato; la Corte non estende tale impostazione all’art. 657 c.p.p.

  • art. 671 c.p.p.

    Richiamato dalla Corte costituzionale nella decisione citata sul tema della fungibilità della pena.

  • art. 81, comma secondo, c.p.

    Richiamato dalla Corte costituzionale nella decisione citata; pertinente al quadro del reato continuato.

  • art. 3 Cost.

    Invocato dalla difesa per censurare l’irragionevolezza della disciplina; la Corte esclude il contrasto.

  • art. 13 Cost.

    Invocato dalla difesa in relazione alla libertà personale e al rischio di espiazione eccedente.

  • art. 27 Cost.

    Invocato dalla difesa sotto il profilo della funzione rieducativa e della proporzionalità della pena.

Massime di principio

  • La fungibilità della custodia cautelare o della pena espiata senza titolo opera solo se il reato per cui si esegue la pena è stato commesso prima della detenzione ingiustamente sofferta; il limite temporale va riferito, nei reati permanenti, alla cessazione della permanenza.
  • Nei reati permanenti non è consentito al giudice dell’esecuzione scomporre arbitrariamente l’unità del reato per imputare al primo titolo una detenzione riferita a periodi non coperti da condanna irrevocabile per quel medesimo segmento storico.
  • Il giudice dell’esecuzione deve rispettare il giudicato di cognizione e non può sostituire una nuova valutazione sulla durata della partecipazione al reato associativo quando tale durata non risulti coperta da una sentenza definitiva.
  • La distinzione tra "fatto" e "reato" non consente di eludere il dato testuale dell’art. 657 c.p.p., che richiede il confronto tra reati e non tra meri segmenti fattuali, salvo i limiti imposti dal giudicato sul singolo periodo contestato.
  • La disciplina dell’art. 657, comma 4, c.p.p. non è irragionevole nemmeno con riguardo ai reati associativi o permanenti, poiché mira a evitare che la detenzione ingiusta diventi un credito di pena spendibile per reati futuri e preserva la funzione preventiva e rieducativa della pena.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEsecuzione penale
RamiProcesso penaleReati contro la PA
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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