Cassazione Civile, Ordinanza n. 19480/2025 del 15/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (avvocato)
La controversia
Un avvocato, già difensore d'ufficio in un procedimento penale, aveva proposto opposizione avverso il provvedimento di liquidazione del proprio compenso emesso dal Tribunale. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione e riconosciuto una somma a titolo di compenso, ma aveva disposto la compensazione delle spese del giudizio di opposizione motivandola con il comportamento processuale del Ministero, che non si era costituito e quindi non si era opposto. Il ricorrente ha impugnato tale statuizione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 112, 91 e 92 c.p.c. per avere il Tribunale compensato le spese pur in presenza di integrale accoglimento dell'opposizione e con motivazione sostanzialmente assente o comunque inidonea, sostenendo che la mancata costituzione dell'Amministrazione non integra di per sé un valido presupposto per la compensazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha affermato che, in caso di accoglimento dell'opposizione, le spese andavano liquidate in favore della parte vittoriosa e non compensate sulla base del solo rilievo che il Ministero non si era costituito in giudizio. Ha richiamato il principio secondo cui la compensazione delle spese è ammessa solo nei casi previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c. e che l'accoglimento, anche ridotto, di una domanda articolata in un unico capo non configura reciproca soccombenza. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato l'ordinanza impugnata e ha deciso nel merito, liquidando al ricorrente le spese del giudizio di opposizione in euro 350, oltre accessori, e ponendo a carico del Ministero anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato come parametro della censura per contestare la statuizione sulle spese, in connessione con la dedotta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
le spese devono seguire la soccombenza della parte che perde la controversia
la compensazione delle spese è ammessa solo nei casi limitati previsti dalla norma; il mero mancato costituirsi della controparte non basta
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
indicata come norma sul vizio denunciato in cassazione per violazione di legge
art. 384, secondo comma, c.p.c.
consente alla Corte, quando non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, di decidere la causa nel merito dopo la cassazione
Sez. U, Sentenza n. 32061 del 31 ottobre 2022
richiamata per il principio secondo cui l'accoglimento in misura ridotta di una domanda articolata in un unico capo non integra reciproca soccombenza
Sez. 2, n. 993 del 15 gennaio 2025
richiamata in senso conforme sul regime delle spese in caso di accoglimento ridotto di una domanda unica
Sez. 2, n. 833 del 13 gennaio 2025
richiamata in senso conforme sul medesimo principio
Massime di principio
- In caso di accoglimento della domanda o dell'opposizione, la parte vittoriosa ha diritto, di regola, alla rifusione delle spese, salvo che ricorrano i presupposti tassativi della compensazione previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.
- La mancata costituzione in giudizio della parte convenuta o intimata non costituisce, da sola, un valido motivo per compensare le spese del processo.
- L'accoglimento parziale di una domanda proposta in un unico capo non integra reciproca soccombenza; la reciproca soccombenza presuppone pluralità di domande contrapposte o parziale accoglimento di una domanda articolata in più capi.
- Quando la controversia non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la decisione impugnata e decidere direttamente nel merito, provvedendo anche alla liquidazione delle spese.
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