Cassazione Penale, Sentenza n. 36381/2026 del 15/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Napoli del 27 febbraio 2026, che aveva confermato la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Napoli Nord del 18 novembre 2024, con la quale era stata condannata, con attenuanti generiche e l’attenuante del danno patrimoniale di particolare tenuità, a un anno e quattro mesi di reclusione, pena sospesa, per bancarotta fraudolenta patrimoniale quale amministratrice della società IEMME Group s.r.l. La contestazione comprendeva la sottrazione, distrazione o occultamento di beni, ricavi e altre attività sociali non rinvenuti dal curatore, tra cui il compendio derivante dalla vendita di un autocarro aziendale. La Corte di merito aveva accertato che il veicolo, acquistato l’anno precedente per 7.000 euro, era stato ceduto per 900 euro pochi giorni dopo la dichiarazione di fallimento dell’11 novembre 2014, a un soggetto che lo aveva subito rivenduto alla suocera dell’imputata; il corrispettivo non era stato rinvenuto. Erano state inoltre accertate altre utilità mancanti: un credito contabilizzato in 120.000 euro, recuperato dal curatore solo per 6.000 euro, beni di modico valore cancellati con operazioni di giroconto, 8.000 euro e cambiali per 5.400 euro. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato manifesta illogicità della motivazione sul dolo generico, sostenendo che la distrazione non prova automaticamente la consapevolezza di sottrarre beni alla garanzia dei creditori, che la crisi aziendale dipendeva dai ritardi nei pagamenti dei clienti e che la tenuità del danno sarebbe incompatibile con l’offensività richiesta dal reato; ha inoltre lamentato un riferimento generico ad altri beni, estranei all’imputazione, in violazione della correlazione tra accusa e sentenza. Con il secondo motivo ha dedotto violazione ed erronea applicazione dell’art. 216, primo comma, n. 1, legge fall. e vizio motivazionale, censurando l’omessa valutazione degli assegni prodotti a dimostrazione del parziale pagamento del debito verso l’unico creditore istante, Megawatt s.p.a., e degli elementi che, secondo la difesa, escludevano i requisiti dimensionali di fallibilità; tali circostanze avrebbero inciso sulla percezione dell’imputata circa l’insolvenza e il pregiudizio per i creditori. Con il terzo motivo ha denunciato nullità ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., sostenendo che la mancata notifica dell’istanza di fallimento e degli atti conseguenti l’aveva privata della possibilità di difendersi nel procedimento prefallimentare e aveva prodotto un pregiudizio rilevante anche nel processo penale, incidendo sul presupposto della dichiarazione di fallimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha respinto il terzo motivo perché nel giudizio penale per bancarotta non è consentito sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento, né quanto ai presupposti dell’insolvenza e della fallibilità né quanto agli eventuali vizi procedurali, che devono essere fatti valere con gli strumenti di impugnazione propri del procedimento civile; la ricorrente aveva comunque proposto reclamo. Ha ritenuto infondato il primo motivo: le ulteriori condotte distrattive erano descritte con sufficiente precisione e la cessione del veicolo a prezzo vile, effettuata dopo la dichiarazione di fallimento e seguita dal mancato rinvenimento del corrispettivo, costituiva un quadro logicamente idoneo a sorreggere l’accertamento della distrazione e della consapevolezza del pregiudizio ai creditori. Il riconoscimento dell’attenuante del danno di particolare tenuità non contraddice tale conclusione. Il secondo motivo è stato giudicato generico e non adeguatamente confrontato con la motivazione d’appello: la deduzione sui pagamenti parziali non dimostrava che l’imputata, al momento delle condotte, fosse convinta della solidità aziendale; inoltre il dolo della bancarotta fraudolenta patrimoniale non richiede la consapevolezza dei presupposti della dichiarazione di fallimento, ma la coscienza e volontà di sottrarre beni alla garanzia dei creditori. La Corte ha anche osservato che le utilità contabilizzate ma non rinvenute dal curatore, e non indicate quanto a esistenza, destinazione e ubicazione, potevano fondare la prova della distrazione.
Norme richiamate
art. 216, primo comma, n. 1, legge fall.
In ogni caso, va sottolineato che la deduzione difensiva trascura che il dolo della bancarotta fraudolenta patrimoniale non richiede la consapevolezza della sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento, ma la coscienza e volontà di sottrarre beni alla garanzia dei creditori; profilo che la sentenza impugnata, come detto, ha logicamente desunto dalle modalità della cessione ed all'omesso rinvenimento del corrispettivo.
Il dolo della bancarotta fraudolenta patrimoniale consiste nella coscienza e volontà di sottrarre beni alla garanzia dei creditori e non richiede che l’agente conosca la sussistenza dei presupposti legali per dichiarare il fallimento. Tale elemento soggettivo può essere desunto dalle modalità della cessione e dal mancato rinvenimento del corrispettivo.
art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Una volta premesso, quindi, che le questioni relative alla legittimità della declaratoria di fallimento, avverso la quale l’imputata aveva comunque proposto reclamo (v. pag. 2 della sentenza di appello), non possono essere dedotte nel giudizio penale avente a oggetto il delitto di bancarotta, le considerazioni difensive finiscono per sostanziarsi nel tentativo, non consentito, di riproporre temi che avrebbero dovuto essere prospettati in altra sede.
La dedotta lesione del diritto di difesa derivante da vizi del procedimento prefallimentare non consente di trasferire nel processo penale il sindacato sulla legittimità della dichiarazione di fallimento: tali questioni devono essere proposte nella sede e con i rimedi propri.
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Infine, come già rilevato (v. supra § 3), la sentenza di appello ha anche riconosciuto che l’imputata si era resa responsabile di ulteriori condotte distrattive, stavolta in epoca precedente al fallimento, rispetto alle quali le considerazioni difensive si rivelano del tutto generiche.
La censura di legittimità relativa alla motivazione deve confrontarsi concretamente con le ragioni della decisione impugnata; deduzioni ipotetiche e non ancorate a elementi fattuali risultano generiche e non idonee a incrinare la motivazione.
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
In ogni caso, va sottolineato che la deduzione difensiva trascura che il dolo della bancarotta fraudolenta patrimoniale non richiede la consapevolezza della sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento, ma la coscienza e volontà di sottrarre beni alla garanzia dei creditori; profilo che la sentenza impugnata, come detto, ha logicamente desunto dalle modalità della cessione ed all'omesso rinvenimento del corrispettivo.
La deduzione di erronea applicazione della legge penale non è fondata se muove da una diversa e non corretta definizione del dolo richiesto per la bancarotta fraudolenta patrimoniale.
Massime di principio
- Nel giudizio penale per bancarotta, il giudice non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento quanto allo stato di insolvenza, ai requisiti di fallibilità dell’imprenditore o agli eventuali vizi del relativo procedimento; questi ultimi devono essere contestati mediante i rimedi previsti nella sede civile.
- Il dolo della bancarotta fraudolenta patrimoniale richiede la coscienza e volontà di sottrarre beni alla garanzia dei creditori, non la consapevolezza della sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento.
- La cessione di un bene sociale a prezzo vile, dopo la dichiarazione di fallimento, a un soggetto collegato alla cerchia familiare dell’amministratore, unitamente al mancato rinvenimento del corrispettivo, può costituire una base logica per ritenere provate la distrazione e la consapevolezza del pregiudizio ai creditori.
- La prova della distrazione o dell’occultamento può essere desunta anche dall’omessa indicazione al curatore dell’esistenza, della destinazione e dell’ubicazione di beni aziendali risultanti dalle scritture contabili ma non rinvenuti dopo il fallimento.
- Il riconoscimento dell’attenuante del danno patrimoniale di particolare tenuità non è, di per sé, incompatibile con la sussistenza della bancarotta fraudolenta patrimoniale.
- Una censura sulla motivazione è generica quando non si confronta con le ragioni della decisione impugnata o prospetta ricostruzioni ipotetiche prive di un concreto supporto fattuale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 15 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 36202/2026 del 15/10/2026
- Sentenza penale · 15 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 36203/2026 del 15/10/2026
- Sentenza penale · 15 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 36206/2026 del 15/10/2026
- Sentenza penale · 15 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 36207/2026 del 15/10/2026
- Sentenza penale · 15 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 36209/2026 del 15/10/2026
- Sentenza penale · 15 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 36293/2026 del 15/10/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →