Cassazione Penale, Ordinanza n. 04506/2026 del 03/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo la doglianza sulle attenuanti generiche manifestamente infondata e comunque già esaminata e respinta in appello con motivazione congrua. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 29/05/2025. L'unico motivo dedotto riguardava il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La censura è stata ritenuta manifestamente infondata e, in ogni caso, meramente riproduttiva di doglianze già prospettate in appello e disattese con motivazione ritenuta congrua. La difesa non aveva indicato con concreta specificità elementi di fatto idonei a fondare l'istanza; la Corte territoriale aveva invece valorizzato, quale base del diniego, la condotta processuale non collaborativa, la negativa personalità e l'allarmante capacità/inclinazione a delinquere, richiamando anche una precedente condanna per reato specifico successivo a quello oggetto del processo.
Norme richiamate
In tema di attenuanti generiche, il giudice di merito può valorizzare uno solo degli elementi indicati dalla norma, se ritenuto prevalente e sufficiente a escludere il beneficio, soprattutto quando la richiesta difensiva non sia connotata da specifica allegazione di elementi di fatto.
Massime di principio
- La richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche deve essere sorretta da specifiche allegazioni di fatto; in mancanza, il giudice può motivare il diniego richiamando anche un solo elemento ritenuto decisivo tra quelli di cui all'art. 133 c.p.
- Il diniego delle attenuanti generiche è adeguatamente motivato quando il giudice valorizza elementi negativi attinenti alla personalità dell'imputato, alla sua condotta processuale e alle modalità del fatto, senza dover esaminare analiticamente tutti i parametri dell'art. 133 c.p.
- Sono inammissibili in cassazione le censure che ripropongono in modo sovrapponibile questioni già dedotte e disattese in appello, se la motivazione della sentenza impugnata risulta congrua e coerente.
- La mera doglianza sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, ove priva di specificità e formulata in termini generici, non è idonea a scardinare la valutazione discrezionale del giudice di merito.
Come è indicizzato
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