Cassazione Penale, Sentenza n. 3897/2023 del 30/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente chiedeva la restituzione di denaro vincolato con sequestro probatorio relativo ai reati di appropriazione indebita e simulazione di reato. Il Tribunale aveva respinto la richiesta ritenendo il reato estinto per morte dell'imputato e, in assenza di un accertamento di responsabilità a carico di terzi, disponeva la restituzione agli eredi dell'imputato; il ricorrente contestava tale decisione sostenendo che dagli elementi di prova emergerebbe la responsabilità dell'imputato e chiedeva che, in ogni caso, gli atti fossero trasmessi al giudice civile ai sensi dell'art. 263, comma 3, c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato: ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Napoli Nord in diversa composizione per nuova valutazione. La Corte ha ricordato il principio secondo cui il giudice penale che rilevi l'esistenza di una controversia sulla proprietà o sul diritto relativo alle cose sequestrate è tenuto a rimettere gli atti al giudice civile competente e mantenere il sequestro, dopo un rigoroso accertamento della consistenza ("serietà") della controversia. Ha inoltre precisato che, per conformarsi alla giurisprudenza costituzionale, il giudice che decide nel giudizio di rinvio deve essere diverso da quello che ha pronunciato l'ordinanza annullata.
Norme richiamate
d.l. n. 137 del 2020, art. 23 comma 8
art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020
Richiama la modalità di celebrazione del procedimento con contraddittorio scritto; rilevato solo come riferimento procedurale nello svolgimento del processo.
codice di procedura penale, art. 263 comma 3
art. 263, comma 3, cod. proc. pen.
La norma impone al giudice penale, se rileva una controversia sulla proprietà o su diritti relativi alle cose sequestrate, di trasmettere gli atti al giudice civile competente per la decisione, ove la controversia risulti seria e non risolvibile in sede penale; fino alla decisione civile il sequestro deve essere mantenuto.
codice di procedura penale, art. 3
Richiamata per l'interpretazione giurisprudenziale: il giudice deve valutare la 'serietà' della controversia, principio sviluppato nella giurisprudenza anche se il termine non è testualmente riprodotto in art. 263.
codice di procedura penale, art. 479
Richiamato come riferimento alla necessità di considerare la particolare complessità di una controversia quando prevista dalla norma, a supporto dell'analisi della consistenza della controversia sulla proprietà.
codice di procedura penale, art. 623 e art. 34 comma 1
art. 623 cod. proc. pen.; art. 34, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamati in relazione alla composizione del giudice di rinvio: la Corte costituzionale ha ritenuto illegittima la disciplina che non impedisce la partecipazione al giudizio di rinvio del medesimo giudice che aveva pronunciato l'atto impugnato, estendendo il principio anche alle ordinanze; di conseguenza il giudice che riesamina la questione deve essere diverso da quello che ha già deciso.
codice di procedura penale, art. 671
Richiamato dalla Consulta nel ragionamento sulla incompatibilità del giudice che ha già deciso in precedenza a partecipare al giudizio di rinvio, a conferma della necessità di evitare la coincidenza soggettiva.
Corte costituzionale, sentenza n. 183 del 2013
La pronuncia ha dichiarato parzialmente incostituzionali le disposizioni che consentivano al medesimo giudice di partecipare al giudizio di rinvio, stabilendo che, anche dopo annullamento di un'ordinanza, il giudice del rinvio non può essere identico a quello che ha emesso l'atto impugnato; principio applicato dalla Cassazione per il rinvio in diversa composizione.
Giurisprudenza di legittimità richiamata
Sez. 3, Sentenza n. 21273 del 09/02/2017; Sez. 2, n. 38418 del 08/07/2015; Sez. 1, n. 23333 del 16/04/2014
La giurisprudenza consolidata afferma che il giudice penale è tenuto a trasmettere gli atti al giudice civile quando sussiste una controversia sulla proprietà/diritto relativa alle cose sequestrate e che tale controversia deve essere sottoposta a rigoroso accertamento di consistenza (serietà) prima di disporre la restituzione.
Massime di principio
- Se il giudice penale rileva una controversia sulla proprietà o su diritti relativi a cose sequestrate, deve valutare rigorosamente la "serietà" della controversia e, se sussistente, trasmettere gli atti al giudice civile competente ai sensi dell'art. 263 c.p.p., mantenendo il sequestro fino alla decisione civile.
- La restituzione disposta dal giudice penale è ammissibile solo se, dagli elementi disponibili, risulta accertata la titolarità del richiedente o la rinuncia delle parti ad agire in sede civile; in mancanza di ciò la via corretta è il rinvio al giudice civile.
- In caso di annullamento di un'ordinanza per omessa o errata applicazione dell'art. 263 c.p.p., la Corte di Cassazione rinvia la causa al giudice di merito in diversa composizione: il giudice che ha deciso l'ordinanza annullata non deve partecipare al nuovo giudizio.
- L'estinzione del reato per morte dell'imputato non determina automaticamente la restituzione a terzi (es. eredi): deve esserci un accertamento della responsabilità patrimoniale o il percorso civile per dirimere i diritti di proprietà.
- Il ricorrente che ritenga determinabile la responsabilità penale o il proprio diritto alla restituzione può ottenere tutela in sede penale solo se il giudice, dopo esame delle prove disponibili, ritiene che non sussista una controversia civile seria; altrimenti la via è la trasmissione al giudice civile.
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