Cassazione Penale, Sentenza n. 18978/2025 del 21/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 416-bis c.p. (partecipazione all'associazione camorristica Pagano). Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizi di motivazione: lamentava che la misura si fondava solo su due sporadici incontri con membri del clan, distanti mesi l'uno dall'altro, senza intercettazioni o dichiarazioni di collaboratori che lo riguardassero, nonostante l'ampia attività investigativa.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità. Ha ritenuto non consentito il sindacato di merito sulle valutazioni probatorie tipiche delle misure cautelari, salvo vizi manifesti di illogicità o irragionevolezza, e ha ritenuto invece congrua la motivazione del Tribunale che, richiamando la condanna definitiva del ricorrente per partecipazione al clan Amato-Pagano e descrivendo un quadro probatorio complessivo (intercettazioni ambientali e telefoniche, videoriprese, due incontri specifici dove emergono comportamenti di raccolta/consegna di denaro e gestione di corrispondenza del capo in 41-bis), ha qualificato Riccio come collettore di denaro e soggetto fidato del clan. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; inoltre la cancelleria è stata incaricata degli adempimenti previsti.
Norme richiamate
Norma penale contestata: la Corte conferma che gli elementi probatori (intercettazioni, videoriprese, comportamento di raccolta/gestione di denaro e corrispondenza) possono configurare grave indizio di partecipazione a associazione di tipo mafioso.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
La Corte richiama il limite alla motivazione del ricorso per cassazione in materia di misure: il ricorso deve essere formulato nei limiti strettissimi imposti dall'art. 173 disp. att. e non può limitarsi a censure generiche.
Giurisprudenza (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino e altre)
Principio consolidato: in materia di misure cautelari le valutazioni sul contenuto delle intercettazioni e sul quadro probatorio di merito non sono sindacabili in Cassazione salvo manifesta illogicità o irragionevolezza.
La Corte ha applicato la norma che consente la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria per ricorso inammissibile o temerario, condannando il ricorrente.
Richiamato nel quadro fattuale: la Corte valorizza come elemento indiziario la possibilità che il ricorrente avesse accesso alla corrispondenza del capo detenuto in 41-bis, segnale di fiducia e di ruolo interno al sodalizio.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti della cancelleria successivi alla decisione.
Massime di principio
- In materia di misure cautelari per associazione mafiosa la Cassazione non riesamina liberamente la valutazione delle prove di merito: le censure devono evidenziare profili di manifestissima illogicità o contraddittorietà della motivazione per essere ammissibili.
- Un quadro indiziario complessivo (precedenti condanne, intercettazioni, videoriprese, comportamenti concreti come raccolta e consegna di denaro o gestione di corrispondenza di capi detenuti) può giustificare la custodia cautelare anche se alcuni singoli contatti appaiono sporadici.
- Il ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari deve essere preciso e non generico: va indicato esattamente in quale punto la motivazione sarebbe illogica o contraddittoria e fornire argomentazioni nuove o errori di diritto.
- La mancata esistenza di dichiarazioni di collaboratori o di intercettazioni esplicite non esclude la misura cautelare se sussiste un insieme di riscontri convergenti che la Corte di merito ha logicamente valutato.
- Chi propone ricorso generico o infondato rischia la dichiarazione di inammissibilità e la condanna alle spese e a sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; quindi è opportuno valutare attentamente la strategia difensiva prima dell'impugnazione.
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