Sentenza del 24/03/2022 n. 9536 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIn prossimità dell'udienza ASCIT ha depositato atto di rinuncia al ricorso, atto che la resistente R. s.r.l. ha accettato. La Corte di Cassazione ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c.; ai sensi dell'art. 391 c.p.c., ultimo comma, nulla è stato disposto in ordine alle spese. Sentenza comunicata 2 febbraio 2022 e depositata il 24 marzo 2022.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
ASCIT impugnava la sentenza n. 1540/25/15 del 23.9.2015 della CTR Toscana, la quale aveva riformato la sentenza di primo grado dichiarando non dovuta la parte variabile della TIA per le superfici adibite a laboratori e piazzale in quanto produttive di rifiuti speciali e non dovuta l'IVA richiesta da ASCIT. Il ricorso per cassazione era affidato a quattro motivi (non dettagliati nel testo fornito).
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso proposta dal ricorrente e accettata dalla controparte costituisce causa estintiva del giudizio di Cassazione.
Nel caso di estinzione del giudizio per rinuncia accettata, l'ultimo comma stabilisce che nulla è disposto in ordine alle spese, salvo diverso accordo tra le parti.
D.L. 28 ottobre 2020 n. 137 art. 23 comma 9 conv. con modif. dalla L. 18 dicembre 2020 n. 176
La decisione è stata resa mediante collegamento da remoto in conformità alla normativa emergenziale che ha disciplinato le udienze a distanza.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso in Cassazione, se accettata dalla controparte, estingue il giudizio senza decisione sul merito (art. 390 c.p.c.).
- In caso di estinzione per rinuncia accettata di regola non si provvede sulle spese (art. 391 c.p.c., u.c.), salvo diverso accordo tra le parti.
- L'accettazione della rinuncia da parte della resistente è decisiva: per impedire l'estinzione occorre che la resistente non accetti o che il ricorso non sia ritirato prima della decisione.
- Sotto il profilo sostanziale, le pronunce di merito (qui della CTR) che escludono la parte variabile della TIA per superfici che producono rifiuti speciali e l'assoggettamento a IVA vanno analizzate caso per caso sulla base della qualificazione dei rifiuti e della destinazione d'uso dei locali.
- Prassi consigliata: prima di procedere con la rinuncia in Cassazione valutare le conseguenze processuali (estinzione, mancata pronuncia sul merito) e negoziare eventualmente accordi sulle spese; in controversie TIA/IVA raccogliere documentazione tecnica sulla natura dei rifiuti e sulla gestione effettiva delle aree contestate.
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