Sentenza del 24/03/2022 n. 450 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Contenzioso - Termini processuali - Sospensione - Applicabilità a termini previsti per l'introduzione del giudizio - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di tre avvisi di accertamento relativi agli esercizi 2012, 2013 e 2014 per molteplici rilievi: indebita deduzione di quote di ammortamento su bene ritenuto non strumentale; mancata dichiarazione dell'ultima rata di una plusvalenza relativa a società incorporata; omessa contabilizzazione di sopravvenienze attive; deduzione di costi non inerenti e non documentati; indebita emissione di nota di credito; ricavi non contabilizzati e fatture da ricevere prive di documentazione. Questione preliminare sulla tempestività dell'appello in relazione alla sospensione dei termini processuali per emergenza COVID-19 e periodo feriale.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato sia l'appello principale sia l'appello incidentale confermando la pronuncia di primo grado per la quasi totalità dei rilievi sostanziali. In via preliminare ha ritenuto ammissibile l'appello dichiarando che la sospensione dei termini prevista dai D.L. per l'emergenza COVID-19 si applica anche ai termini per proporre i ricorsi tributari (si è computato il periodo di sospensione fino all'11/05/2020 e sono stati aggiunti i 31 giorni di sospensione feriale, fissando il termine ultimo al 22/05/2020). In merito al merito, la Commissione ha ritenuto legittimi i recuperi analitici e le rettifiche operate dall'Ufficio (fra cui ammortamenti disconosciuti, riprese per sopravvenienze attive, ricavi omessi per finanziamenti in contanti dei soci, omessa fatturazione e fatture da ricevere non documentate). Ha condannato l'appellante al rimborso dei 3/4 delle spese del grado (fissate in E. 15.000 oltre accessori), compensando il restante quarto.
Norme richiamate
Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 ("Decreto Cura Italia")
La sospensione dei termini processuali prevista dal decreto opera anche con riferimento ai termini per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e delle impugnazioni, incluse le notifiche dei ricorsi alle Commissioni tributarie; pertanto il termine per proporre appello si è sospeso nel periodo indicato.
Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 23
Proroga del termine di sospensione previsto dal D.L. 18/2020 fino all'11 maggio 2020; rilevante per il computo del termine di impugnazione.
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
L'avviso di accertamento deve recare la sottoscrizione del capo dell'ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva delegato; la mancata sottoscrizione comporta nullità, ma la validità della delega può essere verificata in sede giurisdizionale e la produzione della disposizione di servizio può comprovare la legittimazione.
Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente)
L'atto impositivo deve avere motivazione adeguata e i documenti richiamati devono essere allegati o già portati a conoscenza; la motivazione per relationem è ammessa se i documenti richiamati sono allegati o precedentemente notificati in modo da garantire il diritto di difesa.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
art. 172, art. 85, artt. 102 e 109
Le conseguenze fiscali della fusione trasferiscono gli obblighi alla società incorporante (art.172); l'art.85 disciplina i componenti positivi (ricavi), gli artt.102 e 109 regolano la determinazione del reddito e la deducibilità/inerenza dei costi e degli ammortamenti; l'ufficio può operare rettifiche analitiche quando gli elementi contabili e documentali le giustificano.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
art. 3, art. 19, art. 20 e art. 21
Norme IVA richiamate per le ipotesi di omessa fatturazione e per la determinazione della detraibilità dell'IVA; la ricostruzione dell'imponibile e dell'IVA è legittima se sorretta da elementi probatori idonei.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Attribuisce all'Amministrazione la possibilità di ricostruire il reddito anche mediante metodi induttivi o analitici ove ricorrano i presupposti; nel caso esaminato l'Ufficio ha agito con rettifiche analitiche motivate dai riscontri contabili.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione e Massimario
relazione Ufficio del Massimario n. 28 del 01/04/2020; ordinanze Cass. n. 4396/2018 e n. 5183/2018 richiamate
Orientamenti di legittimità confermano che la nozione di termine processuale va interpretata estensivamente e che è ammessa la motivazione per relationem se i documenti sono stati resi conoscibili; inoltre, indicazioni della Corte e del Massimario hanno chiarito l'applicabilità della sospensione dei termini ai termini per introdurre i giudizi.
Massime di principio
- La sospensione dei termini processuali disposta per l'emergenza COVID-19 si estende, per interpretazione costituzionalmente orientata, anche ai termini per proporre il ricorso (atti introduttivi) quando la proposizione del ricorso costituisce l'unico rimedio per la tutela del diritto.
- Nel computo dei termini vanno considerati gli effetti combinati dei provvedimenti emergenziali (D.L. 18/2020 e D.L. 23/2020) e le eventuali sospensioni feriali, con conseguente allungamento dei termini di impugnazione.
- La sottoscrizione dell'avviso di accertamento richiede la firma del capo dell'ufficio o di delegato nella carriera direttiva: l'esistenza e la validità della delega possono essere comprovate e verificate in sede giurisdizionale e la mera diversa sottoscrizione non determina automaticamente l'annullamento quando la delega risulta documentata.
- La motivazione per relationem è valida se i documenti richiamati sono allegati all'atto o il contribuente ne ha già avuto piena conoscenza; in tal caso l'atto non è nullo per mera omissione di motivazione dettagliata.
- L'Amministrazione finanziaria può operare rettifiche analitiche e ricostruzioni basate sulla contabilità e su riscontri documentali: tali rettifiche sono legittime se fondate su elementi oggettivi e su un regolare contraddittorio, e il contribuente ha l'onere di fornire prove contrarie.
- Versamenti in contanti o finanziamenti da soggetti estranei ai libri sociali, privi di giustificazione documentale, costituiscono presunzioni gravi, precise e concordanti idonee a giustificare la qualificazione come ricavi non dichiarati.
- In caso di operazioni straordinarie (es. fusione), gli oneri fiscali e la corretta rappresentazione delle rate residue di plusvalenze sono trasferiti alla società incorporante secondo la normativa fiscale vigente.
- La mancata produzione o documentazione probatoria da parte del contribuente rende legittimo il recupero di costi o ricavi imputati dall'Ufficio quando quest'ultimo ha motivato analiticamente le proprie risultanze.
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