Sentenza del 24/03/2022 n. 207 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Rimborsi IVA - Se l'acquisto e la conservazione fino alla successiva rivendita del bene avvengono in Italia, ci si trova di fronte ad una operazione attiva ai fini IVA ai sensi dell'art. 7 bis del D.P.R. 633/1972 - Sussiste - Il diritto al rimborso dell'IVA presuppone l'identificazione in Italia ai sensi dell'art. 35 ter del D.P.R. n. 633/72 o la nomina di un rappresentante fiscale in Italia ex art. 17 comma 2 del D.P.R. n. 633/1972 - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società spagnola P. S.L. aveva chiesto il rimborso IVA per acquisti di pezzi di ricambio effettuati da un fornitore italiano e rivenduti a clienti esteri. La CTP di Pescara aveva accolto il ricorso riconoscendo l'operazione come cessione intracomunitaria non imponibile (art. 41 D.L. 331/93). L'Ufficio ha impugnato sostenendo che gli acquisti e la conservazione dei beni erano avvenuti in Italia e che le rivendite, effettuate mentre i beni erano ancora giacenti in Italia e consegnati dal fornitore italiano, configurano cessioni territorialmente rilevanti in Italia ai sensi dell'art. 7‑bis DPR 633/1972; pertanto il diritto al rimborso richiedeva l'identificazione in Italia (art. 35‑ter) o la nomina di un rappresentante fiscale (art. 17, comma 2) e l'uso della procedura ordinaria di detrazione/rimborso (art. 38 ter). In assenza di tali presupposti, l'Ufficio ha chiesto il rigetto del rimborso.
La decisione
La Commissione tributaria regionale (sez. staccata di Pescara) ha accolto l'appello dell'Ufficio, ritenendo che l'acquisto e la conservazione fino alla rivendita siano avvenuti in Italia e che la contribuente si sia servita del fornitore italiano come base operativa/magazzino; conseguentemente le cessioni sono rilevanti in Italia ai sensi dell'art. 7‑bis e il rimborso non poteva essere concesso in mancanza dell'identificazione in Italia o della nomina di un rappresentante fiscale e dell'attivazione della procedura di cui all'art. 38 ter. Rimborso negato; la contribuente è condannata al pagamento delle spese del doppio grado, liquidate in euro 5.000 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 7‑bis DPR 633/1972
Le cessioni di beni si considerano effettuate nel territorio dello Stato se hanno per oggetto beni mobili esistenti nel territorio italiano: quindi la vendita di beni giacenti in Italia è territorialmente rilevante in Italia.
art. 35‑ter DPR 633/1972
Per ottenere il rimborso dell'IVA relativa a operazioni rilevanti in Italia il soggetto non residente deve identificarsi in Italia secondo questa norma (ottenere partita IVA italiana).
art. 17, comma 2 DPR 633/1972
È possibile nominare un rappresentante fiscale in Italia: tale nomina è alternativa all'identificazione diretta e consente di utilizzare le procedure italiane (es. per detrazione/rimborso).
art. 38 ter DPR 633/1972
Disciplina la procedura ordinaria di detrazione/rimborso dell'IVA per soggetti identificati in Italia o rappresentati fiscalmente; deve essere attivata per ottenere il rimborso quando l'operazione è rilevante in Italia.
art. 38 bis DPR 633/1972
Stabilisce le condizioni e le ipotesi in cui soggetti non residenti possono ottenere rimborsi: in particolare prevede il rimborso se il richiedente è soggetto passivo e identificato nello Stato estero o se il richiedente non ha effettuato operazioni attive in Italia (salvo eccezioni). Nel caso in esame non ricorrono tali condizioni.
art. 41 D.L. 331/1993
Richiamato dalla CTP per inquadrare l'operazione come cessione intracomunitaria non imponibile; la CTR ha ritenuto invece che i beni fossero ancora giacenti in Italia e che l'operazione fosse territorialmente italiana ai sensi dell'art. 7‑bis.
Massime di principio
- Se un soggetto non residente acquista beni esistenti e stoccati in Italia e successivamente li rivende mentre i beni sono ancora giacenti in Italia, tali cessioni sono considerate effettuate in Italia ai fini IVA (art. 7‑bis).
- Il diritto al rimborso dell'IVA relativa a operazioni rilevanti in Italia richiede l'identificazione in Italia (art. 35‑ter) oppure la nomina di un rappresentante fiscale in Italia (art. 17, comma 2) e l'uso della procedura di detrazione/rimborso prevista dall'art. 38 ter; in mancanza il rimborso può essere negato.
- La qualifica dell'operazione (cessione intracomunitaria non imponibile vs cessione territorialmente italiana) dipende dai fatti concreti — in particolare da dove i beni si trovano al momento della cessione, da chi gestisce lo stoccaggio e se il fornitore nazionale è utilizzato come base/magazzino del non residente.
- La documentazione probatoria è cruciale: per dimostrare una cessione intracomunitaria è necessario provare l'effettivo trasferimento dei beni fuori dal territorio italiano (documenti di trasporto, consegne dirette ai clienti esteri, contratti, assenza di stoccaggio/uso del fornitore come base operativa).
- Per evitare di perdere il diritto al rimborso, il non residente dovrebbe preventivamente o: organizzare l'esportazione/trasferimento dei beni fuori dall'Italia prima della vendita, o identificarsi in Italia, o nominare un rappresentante fiscale e seguire la procedura italiana di rimborso.
- Ogni pianificazione commerciale che comporti utilizzo di magazzini o basi operative in Italia deve considerare gli obblighi IVA locali; la mera istruzione al fornitore italiano di spedire ai clienti esteri non è di per sé prova sufficiente a escludere la territorialità italiana se sussiste un collegamento stabile con l'Italia.
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