Sentenza del 24/03/2022 n. 210 - Corte di Giustizia UE
Fiscalità - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 9 - Soggetto passivo - Articoli 295 e 296 - Regime forfettario dei produttori agricoli - Coniugi che esercitano un'attività agricola utilizzando beni facenti parte della comunione coniugale - Possibilità per tali coniugi di essere considerati soggetti passivi distinti ai fini dell'IVA - Opzione esercitata da uno dei coniugi di rinunciare allo status di agricoltore forfettario e di applicare alla propria attività il regime normale dell'IVA - Perdita dello status di agricoltore forfettario da parte dell'altro coniuge.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Disputa sull'applicazione del regime IVA a coniugi che gestiscono in comunione un'azienda agricola (allevamento di polli). W.G. ha rinunciato allo status di agricoltore forfettario e si è iscritta al regime normale IVA per i pollai da lei gestiti; l'amministrazione fiscale ha ritenuto che tale iscrizione comportasse automaticamente la perdita dello status di agricoltore forfettario anche per il coniuge e ha respinto le domande di rettifica/recupero IVA presentate da W.G.
La decisione
La Corte di giustizia UE ha stabilito che: (1) la normativa dell'UE (art. 9, 295 e 296 della direttiva IVA) ostacola una prassi nazionale che, in via assoluta, escluda la possibilità che coniugi che esercitano attività agricole nella stessa azienda possano essere considerati soggetti passivi distinti, quando ciascuno esercita l'attività in modo indipendente; (2) però la direttiva non impedisce che, in circostanze concrete, l'opzione di un coniuge per il regime normale IVA determini la perdita dello status forfettario dell'altro coniuge se, dopo esame della situazione concreta, tale effetto sia necessario e proporzionato per contrastare rischi di abuso o evasione fiscale che non possano essere esclusi con prove adeguate, oppure quando la coesistenza dei due regimi non comporti maggiori difficoltà amministrative rispetto alla situazione in cui coesistono due status differenti. In sostanza la Corte ha cassato la presunzione generale nazionale e ha imposto un esame concreto e proporzionato caso per caso.
Norme richiamate
Direttiva 2006/112/CE, art. 9
«Si considera "soggetto passivo" chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un'attività economica... Si considera, in particolare, attività economica lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità».
Definisce il criterio di "soggetto passivo" sulla base dell'indipendenza dell'attività (esercizio in nome proprio, per conto proprio, assunzione del rischio economico). La Corte ha affermato che, se questi requisiti sussistono, anche un coniuge che opera in azienda comune può essere soggetto passivo distinto.
Direttiva 2006/112/CE, art. 295
Definizioni relative al regime forfettario dei produttori agricoli (es. "produttore agricolo", "azienda agricola", "agricoltore forfettario").
Articolo qualificatorio per l'applicazione del regime forfettario; non autorizza però Stati membri a introdurre una presunzione assoluta che impedisca a coniugi indipendenti di essere distinti soggetti passivi.
Direttiva 2006/112/CE, art. 296, paragrafi 1-2
«1. Gli Stati membri possono applicare ai produttori agricoli ... un regime forfettario... 2. Ogni Stato membro può escludere dal regime forfettario talune categorie di produttori agricoli, nonché i produttori agricoli per i quali l'applicazione del regime normale dell'IVA ... non crei difficoltà amministrative».
Consente agli Stati membri di introdurre o escludere categorie dal regime forfettario. La Corte ha ricordato che il regime forfettario è derogatorio e va applicato nella misura necessaria: quindi uno Stato può legittimamente prevedere restrizioni mirate per prevenire abusi, ma non una presunzione generale e indiscriminata.
Legge polacca sull'IVA, art. 15 (paragrafi 1,4,5)
Testo nazionale che definisce i soggetti passivi e prevede che, per persone fisiche che esercitano esclusivamente attività agricole, sia considerato soggetto passivo chi ha compilato la dichiarazione di iscrizione (con possibilità che la dichiarazione possa essere compilata soltanto da una delle persone a nome delle quali saranno emesse fatture).
La Corte ha ritenuto che una disposizione nazionale che impedisca automaticamente la compresenza di due soggetti passivi in una stessa azienda agricola contrasti, in linea di principio, con la direttiva, salvo che limitazioni specifiche e proporzionate siano giustificate per prevenire abusi conformemente all'art. 296.
Legge polacca sull'IVA, art. 96
Disposizione nazionale sulla dichiarazione di iscrizione al registro IVA e sulla possibilità che, per persone fisiche agricole, la dichiarazione possa essere compilata solo da una delle persone a nome delle quali saranno emesse le fatture.
La Corte ha considerato che tale norma nazionale non può automaticamente precludere che ciascun coniuge si iscriva come soggetto passivo se esercita un'attività in modo indipendente; l'amministrazione deve invece valutare caso per caso la possibilità di abusi.
Legge polacca sull'IVA, art. 43
Norme di esenzione che includono la cessione di prodotti della propria attività agricola effettuata da un agricoltore forfettario.
Rilevante per la qualificazione come agricoltore forfettario e per i relativi benefici; la Corte ha considerato che il regime forfettario comporta specifiche esenzioni e semplificazioni che giustificano un'applicazione limitata e proporzionata.
Massime di principio
- I coniugi che gestiscono insieme un'azienda agricola possono essere considerati soggetti passivi distinti ai fini IVA se ciascuno esercita l'attività in modo indipendente (gestione in nome proprio, assunzione del rischio, conto economico separato).
- La prova dell'indipendenza può emergere da elementi concreti: conti bancari separati, amministrazione separata delle risorse, autonoma organizzazione economica e finanziaria degli allevamenti/unità produttive.
- Uno Stato membro non può stabilire una presunzione assoluta che impedisca sempre la compresenza di due soggetti passivi in un'azienda comune: è necessario un esame caso per caso.
- Il regime forfettario è derogatorio e va applicato in modo limitato: lo Stato può escludere categorie o prevedere che l'opzione di un coniuge per il regime normale comporti effetti sull'altro, ma solo se tale misura è necessaria e proporzionata per prevenire abusi o quando non comporta maggiori oneri amministrativi.
- Spetta all'amministrazione tributaria valutare i rischi concreti di abuso/evasione e richiedere (o accettare) prove adeguate a dimostrare l'effettiva indipendenza dell'attività di ciascun coniuge.
- In pratica, se si vuole evitare contestazioni: documentare la separazione economica e gestionale delle attività (contratti interni, contabilità separate, conti bancari distinti, ripartizione chiara dei beni), così da dimostrare l'autonomia di ciascun coniuge agli occhi dell'amministrazione fiscale.
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