Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10969/2026 del 23/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza penale che li ha dichiarati colpevoli del reato di diffamazione per espressioni contenute in un atto di opposizione all'archiviazione (17/07/2020) e in un atto integrativo (04/09/2020). Merz deduce molteplici censure: violazione del diritto di difesa per mancata comparizione e rinvio, omessa riunione di procedimenti, violazione del principio del giudice naturale, nullità delle sentenze per presunte omissioni probatorie e delitti a carico dei giudici, inesistenza della diffamazione perché esercizio del diritto di denuncia e uso dell'art. 598 c.p. (scriminante), inesistenza del reato o al più ingiuria, mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e incompetenza per materia. Rosina deduce l'erronea estensione soggettiva della querela (sostenendo di essersi limitato a firmare gli atti per il deposito), assenza di apporto causale/dolo e domanda di applicazione dell'art. 598 c.p., nonché contestazione della tempestività della querela rispetto al primo atto.

La decisione

La Corte di Cassazione, Quinta Sezione Penale, ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Il ricorso di Merz è stato dichiarato inammissibile per vizio formale: l'impugnazione era sottoscritta personalmente dall'imputato e non da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione (art. 613 c.p.p.), come richiesto dalla normativa vigente, pertanto inammissibile. Il ricorso di Rosina è stato dichiarato inammissibile sul merito delle censure: la Corte ha ritenuto che la querela originaria fosse riferibile anche a lei in quanto difensore che aveva sottoscritto e fatto propri gli atti; ha confermato la valutazione dei giudici di merito circa la non operatività della scriminante ex art. 598 c.p. (le espressioni erano generiche, gratuite e non direttamente pertinenti e funzionali all'oggetto della controversia), e ha ritenuto infondate le doglianze sulla decorrenza del dies a quo della querela. Conseguenze pratiche: dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi, condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, al versamento di Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende e alla rifusione in favore della parte civile delle spese di rappresentanza e difesa liquidate in Euro 3.800,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 613 cod. proc. pen. (modificato legge 23/06/2017 n.103)

    La Corte interpreta la norma nel senso che il ricorso per cassazione dell'imputato deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione: la sottoscrizione personale della parte rende il ricorso inammissibile

  • art. 598 cod. pen.

    La scriminante delle offese contenute in scritti o discorsi dinanzi all'autorità giudiziaria/amministrativa è riconosciuta solo quando le espressioni siano direttamente e immediatamente pertinenti all'oggetto della controversia e funzionali alla difesa; espressioni generiche, gratuite o contenenti accuse calunniose non rientrano nella causa di non punibilità

  • art. 123 cod. pen. (estensione soggettiva della querela)

    La Corte conferma che la querela può ricomprendere più soggetti quando il fatto e la querela stessa consentono di individuare gli autori: la sottoscrizione e la qualità di difensore che assume il mandato e fa propri gli atti possono legittimare l'estensione soggettiva della querela

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicata nella fase finale per disporre le conseguenze dell'inammissibilità (condanna alle spese processuali) e per fondare la comminazione della sanzione pecuniaria alla cassa delle ammende quando l'inammissibilità dipende da profili di colpa dell'atto impugnatorio

Massime di principio

  • Ricorso per cassazione: dal 3/8/2017 il ricorso dell'imputato deve essere sottoscritto da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione; la sottoscrizione personale della parte, anche se autenticata, comporta inammissibilità
  • Scriminante degli atti processuali (art. 598 c.p.): le critiche aspre rivolte al PM o al giudice in atti difensivi possono essere non punibili solo se strettamente pertinenti e funzionali all'oggetto della controversia; insulti o accuse generiche e apodittiche possono integrare reato di diffamazione
  • Firma dell'avvocato sugli atti: la sottoscrizione dell'avvocato che assume il mandato e firma l'atto può comportare la sua responsabilità penale se l'atto è lesivo; non è sufficiente sostenere di avere "solo depositato" senza dimostrare l'assenza di condivisione o di controllo sul contenuto
  • Termine di querela (dies a quo): rileva il momento della effettiva conoscenza dell'offesa da parte della persona offesa; l'onere di provare l'intempestività grava su chi la deduce, e la semplice possibilità che l'offeso avrebbe potuto conoscere l'atto non sostituisce la prova della conoscenza effettiva
  • Ricorsi formali e tutele difensive: censure procedurali (es. mancata riunione, giudice naturale, impedimenti) vanno adeguatamente documentate e dedotte nei gradi di merito; errori formali nell'impugnazione di Cassazione possono precludere l'esame di questioni sostanziali

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.