Cassazione Penale, Sentenza n. 10969/2026 del 23/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza penale che li ha dichiarati colpevoli del reato di diffamazione per espressioni contenute in un atto di opposizione all'archiviazione (17/07/2020) e in un atto integrativo (04/09/2020). Merz deduce molteplici censure: violazione del diritto di difesa per mancata comparizione e rinvio, omessa riunione di procedimenti, violazione del principio del giudice naturale, nullità delle sentenze per presunte omissioni probatorie e delitti a carico dei giudici, inesistenza della diffamazione perché esercizio del diritto di denuncia e uso dell'art. 598 c.p. (scriminante), inesistenza del reato o al più ingiuria, mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e incompetenza per materia. Rosina deduce l'erronea estensione soggettiva della querela (sostenendo di essersi limitato a firmare gli atti per il deposito), assenza di apporto causale/dolo e domanda di applicazione dell'art. 598 c.p., nonché contestazione della tempestività della querela rispetto al primo atto.
La decisione
La Corte di Cassazione, Quinta Sezione Penale, ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Il ricorso di Merz è stato dichiarato inammissibile per vizio formale: l'impugnazione era sottoscritta personalmente dall'imputato e non da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione (art. 613 c.p.p.), come richiesto dalla normativa vigente, pertanto inammissibile. Il ricorso di Rosina è stato dichiarato inammissibile sul merito delle censure: la Corte ha ritenuto che la querela originaria fosse riferibile anche a lei in quanto difensore che aveva sottoscritto e fatto propri gli atti; ha confermato la valutazione dei giudici di merito circa la non operatività della scriminante ex art. 598 c.p. (le espressioni erano generiche, gratuite e non direttamente pertinenti e funzionali all'oggetto della controversia), e ha ritenuto infondate le doglianze sulla decorrenza del dies a quo della querela. Conseguenze pratiche: dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi, condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, al versamento di Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende e alla rifusione in favore della parte civile delle spese di rappresentanza e difesa liquidate in Euro 3.800,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 613 cod. proc. pen. (modificato legge 23/06/2017 n.103)
La Corte interpreta la norma nel senso che il ricorso per cassazione dell'imputato deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione: la sottoscrizione personale della parte rende il ricorso inammissibile
La scriminante delle offese contenute in scritti o discorsi dinanzi all'autorità giudiziaria/amministrativa è riconosciuta solo quando le espressioni siano direttamente e immediatamente pertinenti all'oggetto della controversia e funzionali alla difesa; espressioni generiche, gratuite o contenenti accuse calunniose non rientrano nella causa di non punibilità
art. 123 cod. pen. (estensione soggettiva della querela)
La Corte conferma che la querela può ricomprendere più soggetti quando il fatto e la querela stessa consentono di individuare gli autori: la sottoscrizione e la qualità di difensore che assume il mandato e fa propri gli atti possono legittimare l'estensione soggettiva della querela
Applicata nella fase finale per disporre le conseguenze dell'inammissibilità (condanna alle spese processuali) e per fondare la comminazione della sanzione pecuniaria alla cassa delle ammende quando l'inammissibilità dipende da profili di colpa dell'atto impugnatorio
Massime di principio
- Ricorso per cassazione: dal 3/8/2017 il ricorso dell'imputato deve essere sottoscritto da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione; la sottoscrizione personale della parte, anche se autenticata, comporta inammissibilità
- Scriminante degli atti processuali (art. 598 c.p.): le critiche aspre rivolte al PM o al giudice in atti difensivi possono essere non punibili solo se strettamente pertinenti e funzionali all'oggetto della controversia; insulti o accuse generiche e apodittiche possono integrare reato di diffamazione
- Firma dell'avvocato sugli atti: la sottoscrizione dell'avvocato che assume il mandato e firma l'atto può comportare la sua responsabilità penale se l'atto è lesivo; non è sufficiente sostenere di avere "solo depositato" senza dimostrare l'assenza di condivisione o di controllo sul contenuto
- Termine di querela (dies a quo): rileva il momento della effettiva conoscenza dell'offesa da parte della persona offesa; l'onere di provare l'intempestività grava su chi la deduce, e la semplice possibilità che l'offeso avrebbe potuto conoscere l'atto non sostituisce la prova della conoscenza effettiva
- Ricorsi formali e tutele difensive: censure procedurali (es. mancata riunione, giudice naturale, impedimenti) vanno adeguatamente documentate e dedotte nei gradi di merito; errori formali nell'impugnazione di Cassazione possono precludere l'esame di questioni sostanziali
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 23 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 10822/2026 del 23/03/2026
- Sentenza penale · 23 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 10823/2026 del 23/03/2026
- Sentenza penale · 23 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 10824/2026 del 23/03/2026
- Sentenza penale · 23 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 10825/2026 del 23/03/2026
- Sentenza penale · 23 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 10827/2026 del 23/03/2026
- Sentenza penale · 23 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 10828/2026 del 23/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →