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Sentenza

Sentenza n. 2758/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'ottemperanza della sentenza n. 765/2025 emessa dal Tribunale Ordinario di Nola, Sezione Lavoro, all'esito del procedimento di cui al R.G. n. 2423/2023, pubblicata in data 04/04/2025 e notificata il 10/05/2025, passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202506688

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Nola, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l'accredito sulla carta elettronica del docente di euro 2.500,00 per cinque anni scolastici, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza deducendo che la sentenza n. 765/2025 del Tribunale Ordinario di Nola, Sezione Lavoro, pubblicata il 4 aprile 2025, notificata in forma esecutiva e passata in giudicato, non era stata eseguita dal Ministero dell'Istruzione e del Merito. Il titolo giudiziale aveva condannato l'amministrazione a mettere a disposizione del ricorrente, mediante accredito sulla carta elettronica del docente, l'importo di euro 2.500,00 riferito agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, con rivalutazione monetaria e interessi legali nei limiti indicati dall'art. 22, comma 36, l. n. 724/1994. Il ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta per l'eventuale persistente inerzia e la condanna alle spese.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, era stata notificata in forma esecutiva e non era stata eseguita dall'amministrazione soccombente. Ha inoltre ritenuto decorso il termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Ha quindi ordinato al Ministero di dare piena e completa esecuzione al giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, provvedendo al pagamento di quanto dovuto in forza del titolo, oltre agli interessi legali dalla notificazione della sentenza fino all'integrale soddisfazione. Per il caso di ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega. Il Ministero è stato condannato al pagamento di euro 1.000,00 per spese di giudizio, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    Il decorso del termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie a carico delle amministrazioni consente, unitamente all'inadempimento del giudicato, la proposizione e l'accoglimento dell'azione di ottemperanza.

  • art. 22, comma 36, l. 724/1994

    Il titolo posto in esecuzione prevedeva rivalutazione monetaria e interessi legali entro i limiti stabiliti dalla disposizione.

Massime di principio

  • Quando una pubblica amministrazione non esegue una sentenza passata in giudicato pronunciata dal giudice ordinario nei suoi confronti, il giudice amministrativo può ordinare l'ottemperanza, purché il titolo sia esecutivo e sia decorso il termine legalmente previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie dell'amministrazione.
  • In sede di ottemperanza, accertati il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione in forma esecutiva e l'inerzia dell'amministrazione, il giudice può fissare un termine per l'esecuzione e nominare contestualmente un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inadempimento.
  • L'ordine di ottemperanza deve imporre all'amministrazione di eseguire il giudicato secondo il contenuto del titolo, comprese le somme accessorie riconosciute e gli interessi maturati secondo quanto stabilito nella decisione da eseguire.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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