Cassazione Civile, Sentenza n. 17991/2024 del 01/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Controversia sull'accesso e sull'uso esclusivo e perpetuo della seconda corte condominiale. La ricorrente sosteneva che, in base all'atto di divisione del 16 giugno 1950 che aveva costituito il condominio e al regolamento allegato, tutte le unità del primo lotto (tra cui quella della ricorrente) avevano diritto d'uso sul secondo cortile; la controricorrente (o i suoi danti causa) avevano invece, con successivi atti di vendita contenenti un "patto speciale", cercato di concentrare il diritto di uso esclusivo su alcune unità e relativi acquirenti, e nel 2011 avevano impedito fisicamente l'accesso alla ricorrente sostituendo la serratura. La questione principale è se tale patto speciale e la conseguente costituzione di un diritto reale atipico di uso esclusivo su parte comune sia valido e opponibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi quattro motivi di ricorso, ritenendo illegittima la costituzione e la concentrazione del diritto di uso esclusivo e perpetuo su una porzione di cortile comune mediante il "patto speciale" successivo all'atto costitutivo del condominio. La Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 28972/2020 secondo cui la pattuizione che mira a creare un diritto reale atipico di uso esclusivo su una parte comune è preclusa, e pertanto il patto speciale non poteva essere opposto alla ricorrente. Ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Milano e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione per il riesame conforme al predetto principio, regolando anche le spese del giudizio di legittimità; il quinto motivo relativo alle spese è stato assorbito.
Norme richiamate
Individuazione delle parti comuni dell'edificio: la disciplina è stata invocata per affermare che la corte è parte comune e il suo godimento non può essere modificato da patti successivi in contrasto con l'atto costitutivo del condominio.
Regolamento e destinazione delle parti comuni: utilizzato per sostenere la prevalenza dell'atto costitutivo e del regolamento originario rispetto a patti dispositivi successivi.
Diritto di uso paritario della cosa comune: richiamato come nucleo essenziale del diritto dei condomini che non può essere eroso da una pattuizione che crei un diritto esclusivo su parte comune.
Sezioni Unite Cass. n. 28972/2020
“la pattuizione avente ad oggetto l'attribuzione del cd. diritto reale di uso esclusivo su una porzione di cortile condominiale... è preclusa dal principio... del numerus clausus dei diritti reali e della tipicità di essi.”
Principio di diritto fondamentale per il caso: è inammissibile la costituzione di un diritto reale atipico di uso esclusivo su parte comune; titoli negoziali che mirino a ciò possono solo essere interpretati come patti inter partes o, se ricorrono i presupposti, soggetti a conversione/ricostruzione contrattuale secondo le norme sul contratto nullo o sui diritti reali tipici (richiamo ad art. 1419, 1021, 1424 c.c.).
Riferimento alla nullità del negozio e alla possibile necessità di applicare le norme sulla nullità per ricostruire la natura del patto; la Corte segnala la necessità di verificare la possibile conversione o qualificazione del rapporto alla luce dell'illegittimità del diritto reale atipico.
Norma sui diritti reali d'uso: richiamata come possibile riferimento normativo qualora sussistano i presupposti per qualificare il rapporto come diritto reale tipico di uso.
Riferimento alla conversione del contratto: la Corte indica che, se sussistono i presupposti, si potrebbe procedere a una conversione del contratto in vista di una diversa qualificazione giuridica (es. in obbligazione di uso inter partes) anziché la creazione di un diritto reale atipico opponibile ai terzi.
Norma procedurale invocata dalla ricorrente con riferimento all'interpretazione e valutazione del documento decisivo (atto di vendita del 1973); la cassazione ha ritenuto fondate le doglianze sulla interpretazione del titolo.
Richiamato nei motivi relativi all'ermeneutica contrattuale: la ricorrente contestava la mancata corretta applicazione dei criteri interpretativi dei contratti da parte della Corte territoriale.
Finite in relazione ai profili di efficacia erga omnes dei patti fra le parti: la Corte ha ritenuto che il patto speciale, illegittimo, non poteva produrre effetto verso terzi/condomini.
artt. 1138, 1350, 2643, 2659 c.c.
Richiamati dalla ricorrente con riferimento alla pubblicità degli atti, forma di alcuni negozi e opponibilità a terzi; la Corte ha ritenuto che tali profili non potevano prevalere sul principio che vieta la costituzione di un diritto reale atipico su parte comune.
Invocato in tema di assegnazione delle spese processuali: il motivo relativo alle spese è stato però assorbito dalla Corte.
Cass. n. 32857/2023
Decisione successiva richiamata a supporto dell'orientamento sulla illegittimità dei patti che attribuiscano diritti reali atipici esclusivi su parti comuni.
Cass. n. 24301/2017
Pronuncia precedente evocata dalla ricorrente: tuttavia la Corte ha ritenuto prevalente il più recente e coordinato indirizzo delle Sezioni Unite 28972/2020.
Massime di principio
- Non è ammessa la costituzione di un diritto reale atipico di uso esclusivo e perpetuo su una parte comune condominiale: patti successivi che tentino di creare tale diritto sono illegittimi e inopponibili ai condomini cui il regolamento o l'atto costitutivo riconoscono un diverso regime di uso.
- In caso di conflitto, prevalgono le disposizioni dell'atto costitutivo del condominio e del regolamento allegato alla costituzione: mancata trascrizione o clausole nei singoli rogiti non possono derogare alla disciplina delle parti comuni stabilita al momento della costituzione del condominio.
- I patti che attribuiscono un uso "esclusivo" su parti comuni, se non qualificabili come diritti reali tipici secondo le previsioni codicistiche, devono essere considerati, al più, come patti obbligatori inter partes e non opponibili ai terzi o in contrasto con l'atto costitutivo; in alcuni casi è possibile valutare la conversione/ricostruzione del negozio alla luce degli artt. 1419, 1021 e 1424 c.c.
- Prima di compiere atti dispositivi su una proprietà che comportino modifiche nell'uso delle parti comuni, verificare l'atto costitutivo del condominio e il regolamento originario: essi determinano i diritti reali e di godimento opponibili.
- Se si subisce l'esclusione dall'uso di una parte comune (es. blocco dell'accesso), la tutela principale è la domanda giudiziale di accertamento del diritto e ingiunzione/ripristino dell'accesso; eventuali pretese risarcitorie dipendono dalla prova del danno e dalla durata/condotta illecita.
- Verificare sempre la pubblicità degli atti (trascrizione/registrazione) quando si assume efficacia verso terzi: tuttavia la pubblicità non è sufficiente a sanare un patto incompatibile con la disciplina delle parti comuni costituita dall'atto originario.
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