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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 23403/2022 del 27/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha accolto il quarto motivo di ricorso (effetti della cointestazione e presunzione di contitolarità delle somme), ha assorbito i primi tre motivi e ha cassato la sentenza impugnata nei limiti della censura accolta. La causa è rinviata alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione per nuovo esame conforme ai principi indicati dalla Cassazione, con pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Disputa ereditaria relativa a prelievi dal conto corrente cointestato tra la defunta Giuseppina Roveretto e la figlia Loredana e alla presunta mancata restituzione di un prestito di lire 180.000.000. Anna Maria (erede) aveva chiesto lo scioglimento della comunione ereditaria, la collazione di somme ritenute donazioni e l'imputazione alla massa dei prelievi "senza giustificazione". In primo grado il Tribunale aveva qualificato come liberalità alcuni prelievi e condannato Loredana a versare una somma; la Corte d'appello ha confermato in parte, individuando due operazioni anomale da ricomprendere nella massa. In Cassazione la ricorrente ha dedotto, tra l'altro, indeterminatezza della domanda, ultravpetizione, errata valutazione della CTU e violazione della presunzione di contitolarità del conto. La Corte di Cassazione ha ritenuto prevalente il quarto motivo relativo agli effetti della cointestazione del conto e alla necessità di chiarire come e perché fosse superata la presunzione di parità delle somme giacenti, accogliendo tale motivo e rimettendo la causa in diversa composizione alla Corte d'appello di Milano.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176)

    Norma procedurale richiamata per consentire la decisione in camera di consiglio secondo le forme e conclusioni motivate del Pubblico Ministero.

  • art. 164, commi 3 e 4, c.p.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso per censurare la presunta indeterminatezza della citazione e la conseguente violazione del diritto di difesa; la Cassazione ha tuttavia assorbito tale motivo dopo aver deciso il profilo della contitolarità.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato in relazione al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (ultrapetizione); la Corte ha affrontato la necessità che il giudice chiarisca la qualificazione giuridica dei prelievi rispetto all'oggetto della domanda.

  • art. 737 c.c.

    Norma sulla collazione: la Corte ricorda che l'obbligo di collazione sorge automaticamente in presenza di donazioni del de cuius e che i beni donati devono essere imputati alla massa ereditaria, anche se non espressamente richiesto, quando la divisione riferisca l'esistenza di tali beni.

  • art. 1854 c.c.

    Riferimento ai rapporti con la banca: la sentenza distingue i rapporti verso la banca (regolati da art.1854) dai rapporti interni tra correntisti.

  • art. 1298 c.c., comma 2

    Applicato per la disciplina dei rapporti interni tra cointestatari; stabilisce la presunzione di divisione in quote uguali salvo prova contraria, e dunque necessita di accertamento se il saldo derivi da versamenti di un solo correntista.

  • art. 770 c.c.

    Citato nella odierna decisione in ordine alla natura delle liberalità (anche possibile qualificazione come donazioni remuneratorie); la Corte osserva che la qualificazione giuridica dei prelievi spetta al giudice in base alle risultanze.

  • art. 533 c.c.

    Riferito per distinguere l'azione di accertamento con funzione recuperatoria (petizione di eredità) dalle azioni in tema di collazione e divisione; la Corte ricorda la differenza di finalità e rimedi.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla valutazione delle risultanze peritali e probatorie; la Corte di Cassazione evidenzia i limiti del sindacato e la necessità che il giudice di merito motivi adeguatamente il superamento della presunzione di contitolarità.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in tema di onere della prova: la Corte richiede che il giudice di merito specifichi gli elementi dai quali risulti superata la presunzione di comune titolarità dei fondi.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Fondamento di cassazione invocato per vizio di motivazione e violazione di norme di processo; la Corte ha ritenuto fondata la doglianza relativa alla contitolarità e alla motivazione sul punto.

Massime di principio

  • In caso di conto corrente cointestato la presunzione di parità delle somme può essere superata solo con prova concreta che le somme depositate derivavano da versamenti riconducibili a un solo correntista (es. pensione intestata a uno solo).
  • La qualificazione dei prelievi dal conto (donazione, rimessa, pagamento di spese) è compito del giudice e va motivata in relazione agli elementi probatori; non basta l'indicazione generica di prelievi "senza giustificazione".
  • L'obbligo di collazione opera automaticamente per le donazioni inter vivos del de cuius e le somme rilevanti devono essere ricomprese nella massa ereditaria se emerge un arricchimento correlato a un impoverimento del de cuius.
  • La parte che deduce l'esistenza di una donazione indiretta o di disponibilità esclusiva delle somme deve fornire elementi probatori idonei; il giudice deve esporre chiaramente perché ritiene superata la presunzione di contitolarità.
  • Le eccezioni processuali relative all'indeterminatezza della domanda o all'ultrapetizione possono incidere sul giudizio ma, se il tema sostanziale (es. imputazione dei prelievi alla massa) è stato comunque dedotto e affrontato, il giudice può decidere sulla base del merito purché motivi adeguatamente.
  • Se la Corte di cassazione accoglie un motivo formale o di motivazione e rinvia, i giudici del rinvio dovranno riesaminare sia la titolarità delle somme sia l'intero compendio probatorio alla luce dei principi indicati dalla Cassazione.

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