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Sentenza

Sentenza del 10/02/2016 n. 2604 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente contestava il regime fiscale applicato alle somme ricevute mediante liquidazione in capitale della previdenza integrativa aziendale. In particolare, sosteneva che, per le somme maturate fino al 31 dicembre 2000 e derivanti dal rendimento finanziario del capitale accantonato presso il fondo, dovesse applicarsi la ritenuta del 12,5% prevista dalla legge n. 482 del 1985, anziché la tassazione separata applicata dall'Amministrazione finanziaria. La questione riguardava anche la distinzione tra la sorte capitale, collegata ai contributi e alla cessazione del rapporto di lavoro, e il rendimento netto prodotto dalla gestione del capitale sul mercato.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei termini indicati, richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 13642 del 2011. Per gli iscritti al fondo previdenziale aziendale anteriormente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, le somme maturate fino al 31 dicembre 2000 sono soggette a tassazione separata per la sola sorte capitale, mentre sul rendimento netto imputabile alla gestione finanziaria del capitale si applica la ritenuta del 12,5% prevista dalla legge n. 482 del 1985. Le somme maturate dal 1° gennaio 2001 sono invece interamente soggette a tassazione separata. La sentenza della Commissione tributaria regionale è stata cassata e la causa è stata rinviata ad altra sezione della medesima Commissione per un nuovo esame, anche sulle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 16, comma 1, lett. a), e 17

    Prevedono il regime della tassazione separata applicabile alle somme costituenti la sorte capitale e, integralmente, alle prestazioni maturate dal 1° gennaio 2001.

  • Legge n. 482 del 1985, art. 6

    Aliquota del 12,5% sulla differenza tra l'ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi, ridotta del 2% per ogni anno successivo al decimo.

    La ritenuta del 12,5% si applica, per le somme maturate fino al 31 dicembre 2000, limitatamente al rendimento netto derivante dalla gestione sul mercato del capitale accantonato presso il fondo, non alla sorte capitale.

  • D.Lgs. n. 124 del 1993

    La disciplina individuata dalla sentenza riguarda gli iscritti al fondo previdenziale complementare aziendale anteriormente alla sua entrata in vigore.

  • Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 13642 del 2011

    Ha stabilito il criterio di distinzione tra sorte capitale e rendimento e il diverso trattamento fiscale delle somme maturate fino al 31 dicembre 2000 e di quelle maturate dal 1° gennaio 2001.

Massime di principio

  • Nel trattamento fiscale delle liquidazioni in capitale dei fondi previdenziali integrativi occorre distinguere tra sorte capitale e rendimento finanziario del capitale accantonato.
  • Per gli iscritti anteriormente al D.Lgs. n. 124 del 1993, la parte maturata fino al 31 dicembre 2000 riferibile al rendimento netto della gestione finanziaria può beneficiare della ritenuta del 12,5%, mentre la sorte capitale resta soggetta a tassazione separata.
  • Le somme maturate dal 1° gennaio 2001 sono soggette integralmente al regime della tassazione separata, senza applicazione della ritenuta del 12,5% prevista per il rendimento ante 2001.
  • Il contribuente deve poter dimostrare, anche mediante la documentazione del fondo e i criteri di calcolo della prestazione, quale quota della liquidazione rappresenti effettivamente rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato.
  • La cassazione con rinvio non determina automaticamente il rimborso: impone al giudice tributario di rideterminare la quota imponibile applicando i principi indicati dalla Corte di cassazione.

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