Cassazione Penale, Ordinanza n. 19934/2025 del 28/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non emerge dal testo il reato originariamente contestato; il provvedimento riguarda solo il vaglio di ammissibilità del ricorso e la conferma della decisione impugnata.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria. L'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 192, comma 2, c.p.p., ma la Corte rileva che la censura era del tutto generica: venivano formulate deduzioni astratte, prive di specifiche ragioni giuridiche e di dati fattuali a supporto. La motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta invece sufficiente, non illogica e idonea ad aver esaminato adeguatamente le deduzioni difensive, con richiamo alle pagg. 4-6 della decisione di merito.
Norme richiamate
La censura che deduce violazione di tale norma deve essere specifica e sorretta da ragioni di diritto e dati di fatto; una critica generica e astratta è inidonea a scalfire una motivazione ritenuta sufficiente e non illogica.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il motivo di ricorso che contesta la valutazione probatoria o la motivazione della sentenza deve indicare in modo puntuale quali affermazioni del giudice di merito siano erronee, per quali ragioni giuridiche e sulla base di quali specifici dati fattuali.
- La doglianza meramente assertiva o di stile, che si limiti a formule astratte senza confrontarsi con la motivazione impugnata, è inammissibile.
- La Corte di cassazione non può essere investita di critiche generiche alla tenuta logica della motivazione quando la sentenza impugnata abbia già affrontato e confutato le deduzioni difensive in modo sufficiente.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende prevista dalla legge.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 28 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 19879/2025 del 28/05/2025
- ordinanza_penale · 28 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 19885/2025 del 28/05/2025
- ordinanza_penale · 28 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 19888/2025 del 28/05/2025
- ordinanza_penale · 28 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 19890/2025 del 28/05/2025
- ordinanza_penale · 28 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 19891/2025 del 28/05/2025
- ordinanza_penale · 28 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 19893/2025 del 28/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →