Cassazione Penale, Sentenza n. 6932/2022 del 25/02/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente chiedeva il riconoscimento della continuazione per reati accertati in quattro sentenze emesse dal Tribunale di Palermo. Il giudice dell'esecuzione aveva respinto l'istanza ritenendo che i reati, commessi tra febbraio 1998 e dicembre 2005, non fossero l'esecuzione di un medesimo disegno criminoso a causa dell'ampio arco temporale. Il difensore ha impugnato sostenendo che il giudice non aveva analizzato il contenuto delle sentenze e gli indici di continuità (natura omogenea dei reati, modalità esecutive identiche) e che quindi la motivazione era viziata per violazione dell'art. 671 c.p.p. e per vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: l'ordinanza impugnata dava motivazioni astratte e parziali, si limitava al dato cronologico senza valutare il contenuto delle sentenze né esaminare la possibilità di riconoscere una continuazione parziale per gruppi di reati temporalmente ravvicinati. È stata sancita la violazione di legge e il vizio argomentativo per omissione. L'ordinanza è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di Palermo per nuovo giudizio, disponendo che la rivalutazione sia compiuta da diverso giudice (in ossequio alla sentenza della Corte costituzionale n. 183/2013). Il Tribunale dovrà riesaminare l'istanza alla luce dei criteri indicati, valutando anche la possibilità di riconoscimento parziale della continuazione.
Norme richiamate
L'articolo disciplina la continuazione tra reati; la Corte ha rilevato che il giudice deve motivare la valutazione sulla continuazione mediante una verifica puntuale degli indici (oltre al dato cronologico) e non limitarsi a considerazioni astratte.
art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Richiamato in relazione al vizio di motivazione: la Corte ha ritenuto sussistente omissione argomentativa e violazione di legge nelle parti in cui il giudice non ha valutato gli elementi probatori ed i motivi specifici invocati dal ricorrente.
Sentenza Corte cost., n. 183 del 2013
La Corte ha applicato il principio che, in caso di annullamento, il rinvio deve essere ad un giudice diverso (diversa persona fisica) per assicurare imparzialità e corretto procedimento.
Cass. Sez. 1, n. 7381 del 12/11/2018 (Zuppone)
Giurisprudenza citata per affermare il principio secondo cui, se l'interessato deduce l'esistenza di un medesimo disegno criminoso anche per singoli gruppi di reati, il giudice ha l'onere di enucleare tali gruppi e verificarne gli indici di continuazione parziale (temporalità ravvicinata, tipologia similare, contiguità spaziale, causali).
Massime di principio
- La mera ampiezza dell'arco temporale non esclude automaticamente la continuazione: il giudice deve valutare anche altri indici (omogeneità della tipologia di reato, modalità esecutive, contiguità spaziale, finalità o causa comuni).
- Se il ricorrente indica l'eventualità di una continuazione per specifici gruppi di reati, il giudice è obbligato a esaminare quei gruppi e a motivare esplicitamente l'accoglimento o il rigetto della continuazione totale o parziale.
- La motivazione del giudice deve essere dettagliata e non basata su considerazioni astratte; l'omissione di valutazioni rilevanti configura vizio di motivazione ed è motivo di annullamento.
- È opportuno considerare la possibilità di riconoscimento parziale della continuazione (per reati temporalmente contigui) anche quando esiste un arco temporale ampio che comprende tutti i reati.
- In caso di annullamento con rinvio, il nuovo giudizio deve essere affidato a diverso giudice (diversa persona fisica) quando ciò è richiesto dalla giurisprudenza costituzionale, per garantire imparzialità procedurale.
- Per una difesa efficace, l'imputato dovrebbe esplicitare e documentare i gruppi di reati ritenuti riconducibili a un medesimo disegno criminoso, indicando gli indici probatori (modalità, finalità, luoghi, causalità) che giustificano la continuazione totale o parziale.
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