Cassazione Penale, Ordinanza n. 30980/2025 del 16/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisati profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., come interpretato alla luce della giurisprudenza costituzionale richiamata.
Esito
Favorevole al resistente (giudice sorveglianza)
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza di Palermo aveva dichiarato inammissibile la domanda di detenzione domiciliare e rigettato quella di affidamento in prova al servizio sociale, formulate in sede di esecuzione della pena risultante da un provvedimento di cumulo emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trapani. Con un unico motivo la difesa deduceva vizio di motivazione, ritenuta illogica perché il tribunale aveva reputato necessario un ulteriore periodo di osservazione nonostante la presenza di plurimi elementi positivi. La Corte rilevava però che le censure erano in fatto, ripetitive della richiesta già respinta e comunque manifestamente infondate; inoltre il ricorso non si confrontava specificamente con il principio di gradualità richiamato dal tribunale, risultando anche aspecifico.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende determinata equitativamente.
Corte cost. n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata quale base del criterio per l'irrogazione della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità imputabile a colpa.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso decisioni del tribunale di sorveglianza non può limitarsi a reiterare le stesse allegazioni già disattese, né proporre censure meramente fattuali prive di reale confronto con la motivazione impugnata.
- Il vizio di motivazione è inammissibilmente dedotto quando la doglianza mira in sostanza a ottenere una diversa valutazione del materiale di fatto, senza evidenziare specifiche illogicità o carenze argomentative della decisione.
- Il ricorso è aspecifico quando non si confronta con la ratio decidendi effettiva del provvedimento impugnato; in tal caso la censura non è idonea a superare la motivazione della decisione.
- In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende presuppone la valutazione dei profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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