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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18137/2024 del 08/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile la rimessione ex art. 24-bis e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Enna, con ordine alla cancelleria di eseguire gli adempimenti previsti dal comma 4 dell'art. 24-bis c.p.p.; in sostanza la Corte non ha deciso la competenza sostanziale fra Roma ed Enna ma ha censurato l'uso improprio dello strumento procedurale e ha rimandato il fascicolo al Tribunale di Enna per i successivi atti.

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La difesa ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Enna sostenendo che i sei episodi contestati, fra i quali due trasmessi tramite l'emittente televisiva "LA7", erano connessi in continuazione e dovevano ritenersi consumati anche a Roma (luogo di residenza della persona offesa) ai sensi dell'art. 30, comma 4, legge n. 223/1990; pertanto andava riconosciuta la competenza del Tribunale di Roma. Il Tribunale aveva invece applicato i criteri sussidiari dell'art. 9, comma 2, c.p.p. (competenza per residenza dell'imputato) avendo ritenuto incerta l'individuazione certa del luogo di pubblicazione per l'episodio a mezzo stampa, e aveva trasmesso la questione alla Corte tramite art. 24-bis. La Corte ha ritenuto che la rimessione fosse inammissibile perché lo strumento dell'art. 24-bis è utilizzabile dal giudice che si ritiene competente: se il giudice destinatario degli atti si ritiene incompetente deve trasmettere o, se l'incompetenza era già stata sollevata in precedenza da altro giudice che gli ha trasmesso gli atti, deve sollevare conflitto; invece qui non è stata seguita la procedura di conflitto/trasmissione prevista e la rimessione è stata impropria.

Norme richiamate

  • art. 24-bis cod. proc. pen.

    Lo strumento della rimessione al giudice superiore ex art. 24-bis può essere utilizzato solo dal giudice che, investito della cognizione, si ritiene competente; se il giudice destinatario degli atti si ritiene incompetente, deve trasmettere gli atti al giudice ritenuto competente o, se fosse il giudice che originariamente gli aveva trasmesso gli atti, deve sollevare conflitto. L'uso di art. 24-bis da parte di un giudice che non si ritiene competente è inammissibile.

  • art. 9, comma 2 cod. proc. pen.

    Criteri sussidiari per determinare la competenza territoriale (fra cui il luogo di residenza, dimora o domicilio dell'imputato) applicati dal giudice dell'udienza preliminare quando non è possibile individuare con certezza il luogo di commissione per una pubblicazione a mezzo stampa.

  • art. 30, comma 4 legge n. 223/1990

    Norma rilevante per la diffamazione commessa mediante emittenti radiotelevisive: il luogo di consumazione può essere individuato anche in relazione al luogo di residenza della persona offesa; tale criterio è stato invocato dalla difesa per ancorare la competenza al Tribunale di Roma.

  • Giurisprudenza citata (Sez.1, n. 20612 del 12/04/2023, Rv. 284720)

    Richiamato il principio secondo cui solo il giudice che non si ritiene incompetente può usare il rinvio pregiudiziale spiegando le ragioni e le questioni sollevate; è riaffermato il corretto utilizzo dell'istituto e la necessità di motivazione specifica.

Massime di principio

  • Lo strumento dell'art. 24-bis c.p.p. va usato solo dal giudice che ritiene di avere competenza: se un giudice si dichiara incompetente deve trasmettere gli atti o sollevare conflitto se il competente è il giudice che gli ha trasmesso il fascicolo.
  • Se gli atti sono stati trasmessi da un giudice a un altro per incompetenza, il giudice destinatario non può rispedire la questione mediante art. 24-bis: deve o procedere se si ritiene competente, o trasmettere/sollevare conflitto secondo la regola procedurale.
  • Nella diffamazione a mezzo stampa la competenza territoriale si determina, in via ordinaria, nel luogo della tipografia; se tale luogo non è individuabile con certezza si può ricorrere a criteri sussidiari (residenza/dimora/domicilio dell'imputato).
  • Nella diffamazione a mezzo radiotelevisivo o social network può essere rilevante il luogo di residenza della persona offesa (art. 30, comma 4 legge 223/1990) per ancorare la competenza, specie se vi è connessione o continuazione fra episodi commessi con modalità diverse.
  • Quando sono contestati più reati di pari gravità commessi in tempi diversi, occorre applicare i criteri previsti dal codice (es. regola del reato commesso per primo) e valutare se sussista connessione o continuazione che possa modificare la determinazione della competenza.

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