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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43348/2023 del 26/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 06/10/2022 che aveva confermato la condanna di Scafora per rapina aggravata e reati concernenti armi. Il difensore deduceva due motivi principali: 1) la condotta di Scafora sarebbe configurabile come favoreggiamento reale (aiuto dopo il fatto) e non come concorso nella rapina; 2) la motivazione della corte sarebbe illogica nel negare la prevalenza delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, secondo la motivazione impugnata, il contributo di Scafora non si sia limitato a un aiuto successivo al completamento del reato: emergeva infatti da conversazioni intercettate con Lametta la piena consapevolezza e partecipazione al piano criminoso, e le dichiarazioni contrarie (di Gargiulo) sono state ritenute inattendibili. Pertanto Scafora è stato correttamente qualificato come concorrente nella rapina, non come semplice autore di favoreggiamento reale. Quanto alla comparazione tra aggravanti e attenuanti generiche, la Corte ha ritenuto la valutazione non affetta da vizio logico-arbitrario; la censura in cassazione è ammissibile solo se la decisione è frutto di mero arbitrio. Inoltre, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000,00 alla Cassa delle ammende per profili di colpa connessi all'inammissibilità del ricorso.

Norme richiamate

  • teoria nonnistica del reato (dottrina/giurisprudenza)

    Nelle fattispecie plurisoggettive l'attività antigiuridica di ciascun concorrente, inscindibilmente con quella degli altri, concorre a un'azione delittuosa unica; il risultato è giuridicamente attribuibile a ciascuno dei concorrenti. Tale principio è stato utilizzato per distinguere il concorso (partecipazione prima o durante il reato, con apporto causale) dal favoreggiamento reale (aiuto finalizzato a favorire dopo che il reato è già consumato).

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma procedurale che prevede che, con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte che lo ha proposto sia condannata alle spese e possa essere condannata a versare una somma alla Cassa delle ammende; applicata per imporre le spese e la somma di €3.000,00.

  • Giurisprudenza: sez. 2, Sentenza n. 31543 del 08/06/2017 (Pennelli Rv. 270450 - 01)

    sez. 2, Sentenza n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli Rv. 270450 - 01

    Principio secondo cui le valutazioni del giudice di merito sulla comparazione fra aggravanti e attenuanti sono sindacabili in Cassazione solo se derivano da mero arbitrio o da ragionamento illogico; la semplice diversità di apprezzamento non è sufficiente per la cassazione.

Massime di principio

  • Per distinguere concorso nella rapina da favoreggiamento reale occorre valutare il momento e la finalità dell'intervento: se il contributo è stato prestato prima o durante il fatto, con conoscenza e volontà di realizzare il piano criminoso, si configura concorso; se è un aiuto successivo volto a favorire chi ha già consumato il reato, si tratta di favoreggiamento reale.
  • Intercettazioni e conversazioni pianificatorie sono elementi probatori rilevanti per dimostrare la partecipazione attiva al reato; la loro valutazione può legittimamente prevalere su dichiarazioni contrarie ritenute inattendibili.
  • La valutazione del giudice di merito sulla prevalenza di attenuanti o aggravanti è soggetta a sindacato in Cassazione solo se affetta da arbitrarietà o illogicità manifesta; una motivazione coerente e logicamente fondata rende la decisione insindacabile in sede di legittimità.
  • In caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione la parte che ha proposto il gravame può essere condannata alle spese e a una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., specie se sussistono profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
  • Chi propone ricorso per cassazione deve curarne l'ammissibilità e fondare i motivi su vizi di diritto o su profili motivazionali effettivamente sindacabili; questioni meramente probatorie o valutazioni di fatto del giudice di merito difficilmente superano il controllo di legittimità.

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