Cassazione Penale, Sentenza n. 2094/2024 del 17/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che ha respinto la sua richiesta di annullamento dell'ordine di esecuzione e degli atti consequenziali, sostenendo di non essere stato a conoscenza né dell'ordine di esecuzione per carcerazione né del procedimento penale (era stato giudicato in assenza ex art. 420-bis c.p.p.). Aveva eletto domicilio presso il difensore d'ufficio al momento dell'identificazione ma non si era più messo in contatto; perciò, se avesse avuto conoscenza dell'ordine avrebbe chiesto l'applicazione dell'art. 656, comma 5, c.p.p. e degli strumenti previsti nella fase esecutiva.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che le doglianze sulla procedura di cognizione (giudizio in assenza) dovevano essere proposte con la rescissione del giudicato, rimedio diverso dall'incidente di esecuzione; non essendo stata proposta la rescissione, la questione non poteva essere riqualificata. Quanto alla fase esecutiva, il provvedimento di sospensione era stato revocato in ragione del decreto di irreperibilità e, secondo giurisprudenza consolidata, le garanzie previste dall'art. 656 c. 8-bis c.p.p. per la rinnovazione della notificazione non si applicano al condannato irreperibile/latitante. Conseguentemente il rigetto è stato confermato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Regola il giudizio in assenza: il condannato è stato giudicato in sua assenza; eventuali censure sulla legittimità di tale rito vanno dedotte con la rescissione del giudicato e non con l'incidente di esecuzione.
art. 656, comma 5, cod. proc. pen.
Prevede la rinnovazione della notificazione dell'ordine di esecuzione quando vi sia prova o probabilità che il condannato non ne abbia avuto conoscenza; il ricorrente sosteneva che avrebbe fruito di tale rimedio se avesse avuto notizia dell'ordine.
art. 656, comma 8-bis, cod. proc. pen.
Secondo la giurisprudenza richiamata, il meccanismo di garanzia previsto non si applica nel caso di condannato irreperibile, latitante o evaso; pertanto, essendo stato emesso decreto di irreperibilità, non era possibile disporre la rinnovazione della notificazione.
art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
Richiamato nella discussione sulla non riqualificabilità dell'incidente di esecuzione in richiesta di rescissione del giudicato: i rimedi sono eterogenei e non sovrapponibili.
Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, Rv. 280931
Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Rv. 280931
Principio secondo cui l'incidente di esecuzione non può essere riqualificato come richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 568, comma 5, c.p.p., per l'eterogeneità dei rimedi.
Sez. 1, n. 33125 del 29/01/2019, Rv. 276411
Sez. 1, n. 33125 del 29/01/2019, Rv. 276411
Conferma che le garanzie di rinnovazione della notificazione ex art. 656 non si applicano al condannato irreperibile/latitante; il decreto di irreperibilità legittima la revoca della sospensione e l'esecuzione dell'ordine.
Massime di principio
- Se la condanna è stata pronunciata con rito dell'assenza, le contestazioni relative alla legittimità di quel rito devono essere mosse tramite la rescissione del giudicato; l'incidente di esecuzione non può sostituirsi a tale rimedio.
- La sospensione dell'ordine di esecuzione può essere revocata se viene emesso decreto di irreperibilità del condannato; in presenza di irreperibilità le tutele previste per la rinnovazione della notificazione non operano.
- L'elezione di domicilio presso un difensore d'ufficio non esonera il soggetto dall'onere di mantenere contatti utili ai fini della ricezione di atti: la mancata comunicazione con il difensore può concorrere a configurare lo stato di irreperibilità.
- Chi ritiene di non essere stato a conoscenza dell'ordine di esecuzione deve valutare tempestivamente i rimedi idonei (es. rescissione del giudicato o altri mezzi processuali specifici) e non limitarsi all'incidente di esecuzione quando il vizio riguarda la fase di cognizione.
- In fase esecutiva, la documentazione che prova le vane ricerche e il decreto di irreperibilità è decisiva: la pubblica accusa può ritenere legittima la revoca della sospensione e procedere all'esecuzione quando il condannato risulta irreperibile.
- In situazioni analoghe è consigliabile agire prontamente e, se si era eletto domicilio presso un difensore, mantenere un contatto effettivo; in caso di contestazione della conoscenza degli atti, raccogliere prove che smentiscano lo stato di irreperibilità.
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