Cassazione Penale, Ordinanza n. 28694/2026 del 29/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Resta ferma la condanna per il delitto di evasione pronunciata in appello.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato la condanna per evasione ex art. 385 c.p. L'unico motivo esaminato attiene al giudizio di comparazione tra circostanze, ma la Corte lo reputa inammissibile perché riproduttivo di censure già affrontate e respinte dai giudici di merito e, inoltre, generico e non confrontato con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
Norma incriminatrice del delitto di evasione, oggetto della condanna confermata in appello.
La sentenza impugnata è una condanna per evasione; il ricorso non ne scalfisce la tenuta per difetto di specificità del motivo.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza introdurre argomenti nuovi o specifici.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata; una censura generica o non correlata alla ratio decidendi è inammissibile.
- Nel giudizio di legittimità non è sufficiente contestare in astratto il giudizio di comparazione tra circostanze se non si indicano specifici vizi logici o giuridici della motivazione che lo sorregge.
Come è indicizzato
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