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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07163/2026 del 23/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze sulla prescrizione, sul bis in idem e sull'art. 131-bis c.p. riproducessero questioni già affrontate con argomenti logici e giuridici corretti dalla Corte d'appello e fossero contrastate solo in modo dogmatico. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello deducendo, con il primo, il secondo e il terzo motivo, la violazione di legge in relazione al divieto di bis in idem e alla mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, nonché l'erronea applicazione dell'art. 131-bis c.p. e il vizio di motivazione sul diniego della causa di non punibilità. Dal testo emerge che la vicenda riguarda un'occupazione abusiva, qualificata come reato permanente e contestata in forma aperta; la Corte territoriale aveva inoltre ritenuto che la condotta oggetto del nuovo giudizio fosse successiva e autonoma rispetto a quella già definita con precedente archiviazione. Il ricorso è stato ritenuto meramente riproduttivo di censure già esaminate e disattese in appello, senza specifica confutazione della motivazione della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata negata sulla base delle circostanze valorizzate dai giudici di merito, ritenute ostative alla sua applicazione.

  • divieto di bis in idem

    È stato escluso che vi fosse violazione del divieto, poiché la condotta contestata è stata ritenuta successiva e autonoma rispetto a quella già oggetto di pregressa archiviazione.

  • prescrizione del reato

    È stata esclusa la maturazione della prescrizione perché il reato di occupazione abusiva è stato qualificato come permanente e contestato in forma aperta.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito senza confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata.
  • Nel reato permanente, la verifica della prescrizione deve tener conto della protrazione della condotta; se la contestazione è aperta e la permanenza non è cessata, il termine non decorre come per i reati istantanei.
  • Il divieto di bis in idem non opera quando il nuovo addebito riguarda una condotta successiva e autonoma rispetto a fatti già definiti in un precedente procedimento.
  • La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. può essere negata quando le circostanze concrete evidenziano profili incompatibili con i presupposti applicativi della causa di non punibilità.
  • In cassazione non è sufficiente una contrapposizione meramente assertiva alla decisione di merito: occorre dedurre specifici errori di diritto o vizi motivazionali effettivi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiNe bis in idemPrescrizione del reatoParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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