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Ordinanza

Ordinanza n. 2414/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202604775

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la domanda cautelare contro la revoca del programma di protezione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (collaboratore di giustizia)

Prevale il privato

La controversia

L'appellante ha impugnato l'ordinanza cautelare del TAR Lazio, chiedendone la riforma e la tutela cautelare contro la revoca del programma di protezione. Dagli atti risultava che l'iter procedimentale era stato inizialmente avviato da una richiesta dello stesso interessato diretta a ottenere la revoca del beneficio; il primo provvedimento di revoca era stato annullato dal TAR e, successivamente, l'Amministrazione aveva adottato una nuova revoca sulla base dei pareri favorevoli della Direzione nazionale antimafia e della Direzione distrettuale antimafia territorialmente competente. Nel nuovo procedimento né l'interessato né i suoi familiari avevano presentato osservazioni, circostanza non riferita nell'appello. L'appellante ha tuttavia prodotto articoli di stampa dai quali sembrava emergere una sua collaborazione anche in altri procedimenti penali per reati di criminalità organizzata, diversi da quelli considerati dall'Amministrazione, in particolare nelle indagini relative all'applicazione di una misura cautelare personale nei confronti dell'ex direttrice della struttura penitenziaria presso la quale era stato ristretto. Tali elementi non risultavano menzionati nei pareri della DNA e della DDA posti a fondamento della revoca. Quanto al periculum in mora, la difesa ha allegato l'impossibilità di fruire di due permessi concessi dal magistrato di sorveglianza, in ragione del pericolo per l'incolumità del collaboratore; la documentazione attestava la concessione dei permessi, ma non la loro mancata fruizione né le ragioni di essa.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello ai soli fini di un riesame da parte dell'Amministrazione dei profili evidenziati, eventualmente previa ulteriore istruttoria. In particolare, il riesame deve considerare gli elementi apparentemente indicativi della collaborazione dell'interessato in ulteriori procedimenti penali, non valutati nei pareri della DNA e della DDA, nonché verificare adeguatamente l'allegazione relativa alla mancata fruizione dei permessi e alle ragioni connesse al rischio per l'incolumità personale. L'ordinanza non ha disposto direttamente la definitiva caducazione della revoca, ma ha imposto una rinnovata valutazione amministrativa. È stata ordinata la trasmissione dell'ordinanza al TAR per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. Le spese del doppio grado cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente, in caso di accoglimento della domanda cautelare, la trasmissione dell'ordinanza al TAR per la sollecita fissazione dell'udienza di merito.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce il presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi della parte.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei dati personali relativi a condanne penali e reati.

Massime di principio

  • Nel riesame amministrativo di un provvedimento di revoca di un programma di protezione, l'Amministrazione deve valutare tutti gli elementi rilevanti relativi all'attività collaborativa dell'interessato, anche se riferiti a procedimenti penali diversi da quelli inizialmente considerati, quando tali elementi emergano dagli atti o siano adeguatamente rappresentati.
  • Quando la revoca di un programma di protezione è fondata su pareri della DNA e della DDA, l'Amministrazione deve assicurarsi che tali pareri siano formati sulla base di un quadro istruttorio completo e aggiornato; l'omessa considerazione di elementi potenzialmente decisivi può giustificare il riesame del provvedimento.
  • In sede cautelare, l'allegazione del periculum in mora deve essere accompagnata da elementi idonei a dimostrare non soltanto l'esistenza di un provvedimento favorevole non fruito, ma anche la mancata fruizione e il nesso causale con il pericolo dedotto.
  • Il giudice amministrativo può accogliere l'appello cautelare ai soli fini della rinnovazione o del riesame dell'istruttoria amministrativa, senza sostituire la propria valutazione a quella dell'Amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
SottomateriePresupposti e indizi dell'infiltrazione
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

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